ACCORDO DI PROGRAMMA procedura approvazione opere pubbliche
(grazie a Franco Mazzetto)
L’elenco degli accordi di programma in corsoa Roma capitale si trova sulla pagina del sito del dipartimento Urbanistica
Un accordo di programma , nel diritto amministrativo italiano, è una convenzione tra enti territoriali (regioni, province o comuni) ed altre amministrazioni pubbliche mediante la quale le parti coordinano le loro attività per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento. Introdotto dall’art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, l’accordo di programma è ora disciplinato dall’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successivi.
Si può ricorrere all’accordo di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province, di regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici. Attraverso l’accordo di programma si procede all’approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell’amministrazione – promotore – e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.
L’approvazione dell’accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere (che cessa di efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni).
Allorché l’intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell’accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, cui spetta la convocazione della conferenza. Il procedimento per la conclusione dell’accordo è promosso dal presidente della regione, dal presidente della provincia o dal sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. Ne segue che in un accordo di programma una delle parti deve essere necessariamente una regione, una provincia o un comune (cd. soggetti necessari).
Per verificare la possibilità di concordare l’accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza – Conferenza di Servizi – tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. Il soggetto promotore presenta alla Conferenza di Servizi un progetto preliminare (redatto secondo quanto indicato nel Dpr 207/10 regolamento attuazione codiceappalti) e sostiene glioneri dell’organizzazione e gestione della Conferenza.
L’accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è “approvato” con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. Nonostante il termine utilizzato dal legislatore, non si tratta di approvazione in senso proprio, giacché all’organo che emana il relativo atto non è concessa alcuna discrezionalità in ordine all’emanazione: è un atto dovuto di esternazione, che conferisce efficacia esterna all’accordo.
L’accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce il permesso a costruire, sempre che vi sia l’assenso del comune interessato. Infatti, ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.