Il 6 ottobre 2023 è stato approvato dalla Giunta della Regione Lazio e il 30 novembre 2023 dalla Giunta di Roma Capitale uno “Schemad’intesa tra Ministero della Cultura, Regione Lazio, Roma Capitale e Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” [1], per la realizzazione di un Complesso sportivo polifunzionale con parcheggi e servizi connessi e complementari in Roma, in un’area situata in via Panama, nel II Municipio. La Proposta di Deliberazione con lo Schema di intesa stava per approdare al voto dell’Assemblea Capitolina, quando nel gennaio 2024 Carteinregola l’ha reperita tra le Proposte all’ODG dell’Assemblea e ha sollevato molti dubbi sulla possibilità che potesse essere realizzato un simile manufatto in un’area vincolata di cui Carteinregola si occupa da anni. E il progetto si è – provvisoriamente – fermato.
L’area, di proprietà privata, di circa 13.000 mq ubicati fra il giardino pubblico denominato Parco Rabin e via del Canneto, ricade all’interno del perimetro di Villa Ada-Monte Antenne ed è soggetta a vincolo paesaggistico del “Decreto ministeriale 27 aprile 1954 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del comprensorio di villa Ada e Monte Antenne” e si trova all’interno del perimetro che il Piano Regolatore Generale (PRG) e il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), individuano come “Villa Storica”, quindi soggetta a stringenti tutele paesaggistiche.
Secondo la Relazione illustrativa del progetto del Complesso sportivo polifunzionale, l’area “si trova un terreno sostanzialmente intercluso, in quanto circondato da lotti edificati estrade” (Premessa della Relazione)
Nel 2010 la società del proprietario iniziale aveva effettuato lo sbancamento della collinetta verde e cominciato a costruire la palificata perimetrale per la realizzazione di un parcheggio interrato, il cantiere era poi stato posto sotto sequestro per la mancanza degli adeguati titoli autorizzativi e oggetto di una serie di vicende giudiziarie che hanno visto esprimersi giustizia penale e giustizia amministrativa in modo contrapposto nell’interpretazione della Legge 122/89 (la “legge Tognoli”, che consente deroghe e facilitazioni per la realizzazione di parcheggi pertinenziali privati) [2]: dopo le sentenze del Tribunale e della Corte d’appello, e una sentenza della Cassazione sulla misura cautelare, che hanno ritenuto che i lavori del parcheggio avrebbero dovuto essere supportati da un Permesso di Costruire e non da una semplice Dichiarazione di Inizio Attività, il giudizio è stato confermato anche da una sentenza del TAR Lazio sul ricorso della proprietà avverso un ordine di ripristino dei luoghi, ma il Consiglio di Stato nel 2016 ha ribaltato la sentenza del TAR, mentre il giudizio penale si è concluso nel 2017 per prescrizione del reato. Il ripristino dello stato dei luoghi così non è mai avvenuto, e dopo un cambio di proprietà, l’area è rimasta com’era, sbancata e circondata da una palificata in cemento.
Va fatto presente che si tratta di un’area vincolata fin dal 1954, quando la Commissione Provinciale di Roma per le Bellezze naturali l’aveva inclusa nelle “cose da sottoporre alla tutela paesistica” insieme al Comprensorio di Villa Ada – Monte Antenne. Le numerose sentenze penali e amministrative non si sono mai espresse sui vincoli paesaggistici, e gli stessi enti preposti alla tutela, secondo quanto riportato dalle sentenze che citano i documenti forniti dal precedente proprietario [3], avevano dato parere positivo – con “prescrizioni” – alla realizzazione del parcheggio interrato da 497 box.
L’area è classificata nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) del Lazio, definitivamente approvato il 21 aprile 2024 (ma nel PTPR adottato nel 2008 per una erronea rappresentazione grafica, poi corretta, l’area non era compresa) Parchi, ville e giardini storici, che all’articolo 31 Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela [4]fornisce una serie di stringenti limitazioni, tra le quali quella che non sono consentite “la nuova realizzazione di impianti sportivi coperti” e di “impianti sportivi all’aperto e servizi di pertinenza” e nemmeno la “costruzione di manufatti fuori terra o interrati “anche se poi, tale restrizione ci sembra contraddetta dalla successiva voce “parcheggi e piazzole di sosta“, che consente “piazzole di sosta in terra battuta“, aggiungendo che “I parcheggi sono consentiti solo se non realizzabili all’esterno dell’area e completamente interrati. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dei luoghi e sulla compatibilità degli interventi e prevedere sistemazioni paesaggistiche di mitigazione e miglioramento della qualità del contesto” [4]
Nell’agosto 2021 l’Universitànon statale riconosciutaLibera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” (LUISS) ha avanzato la proposta di “risistemare” lo sbancamento costruendoci dentro, cioè riempiendo di cubature il dislivello per realizzare un parcheggio pertinenziale interrato, un parcheggio privatoad uso pubblico di due livelli, un centro sportivo con Superficie Lorda di Pavimento (SLP) di mq 6.777,24, la cosiddetta “Club House” con Superficie Lorda di Pavimento SLP di mq 835,61… nonché un parco urbano e un parco privato con sistemazione a verde e campi sportivi[5]; la Proposta è stata inserita nel citato Schema di intesa tra Ministero della Cultura, Regione Lazio, Roma capitale e LUISS “dove, se da un lato si precisa che “l’intero complesso risulta di fatto completamente ipogeo e garantisce la veduta del quadro naturale di singolare bellezza costituito dalla meravigliosa vegetazione arborea del comprensorio di Villa Ada – Monte Antenne“, e che “L’unica impronta edificata fuori terra è solo quella della copertura delle scale che emergono di 3 m rispetto alla quota del piano di campagna circostante“, dall’altro si fa presente che “la Villa Ada in corrispondenza dell’area d’intervento è delimitata da via del Canneto che si trova circa 10 metri più in alto rispetto a via Panama” [6]: se ne può desumere che il complesso sarebbe “completamente ipogeo” solo se visto dal lato più alto, mentre sul lato Via Panama sarebbe costituito (ma la descrizione non è sufficientemente esplicita) da un piano sotterraneo più un piano terra e due piani superiori. Si tratterebbe a nostro avviso di una nuova costruzione, che non sostituisce nemmeno un’edificazione esistente, visto che nessun manufatto è presente nell’area, e, nello stesso Schema di Intesa si parla di “vuoto urbano”[1].
Carteinregola a partire dal febbraio 2024 ha effettuato numerosi accessi agli atti presso gli enti preposti per riuscire a sciogliere una inestricabile matassa, che resta densa di interrogativi.
Arrivando all’oggi, è in corso una procedura che può avere pesanti ricadute su tali vincoli, come la deperimetrazione del vincolo boschivo, avviata dal Comune di Roma su richiesta del privato nel 2019 e attualmente alla valutazione degli uffici della Regione Lazio, deperimetrazione che potrebbe essere l’anticamera di una modifica del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) del Lazio, che, a oggi, come abbiamo visto, è molto esplicito sulla impossibilità di realizzare manufatti come quelli previsti dal Complesso Sportivo [7].
Lo schema approvato si appellava alla deroga per l’ interesse pubblico dell’opera prevista dallo stesso PTPR: “Interventi diversi” da quelli consentiti “possono essere effettuati esclusivamente con progetti concordati d’intesa fra Comune, Regione e Ministero per i beni e le attività culturali e del Turismo…l’intesa deve sottendere finalità pubbliche e/o di interesse pubblico e non ha efficacia urbanistica“[8]. Per i proponenti le finalità pubbliche sarebbero state soddisfatte dalla riqualificazione di un’area degradata, dal miglioramento dell'”offerta di formazione universitaria [a pagamento NDR ] presente nella città di Roma e conseguentemente anche l’attrattività internazionale della stessa città“, oltre ad “aumentare la dotazione di verde pubblico“, dalla realizzazione di “un parcheggio pubblico“, e dalla “dotazione di attrezzature sportive aperte ai bambini e ragazzi dei quartieri limitrofi” attraverso “apposita convenzione con il Municipio” [9].
Un interesse pubblico a nostro avviso tutto da dimostrare, infatti proprio per questa argomentazione il progetto ha subito una battuta d’arresto [10], anche se permane il rischio che vengano modificati i vincoli, allargando così le maglie degli interventi consentiti. In particolare è in corso da parte della Regione Lazio la valutazione della domanda avanzata da Roma Capitale nel 2019 per la derubricazione del vincolo boschivo, che potrebbe aprire la strada a modifiche degli strumenti di tutela oggi vigenti.
In ballo non c’è solo la tutela di un’area che rientra nel perimetro della Villa storica, ma la difesa delle regole poste a tutela del patrimonio collettivo – anche di proprietà privata, se si trova in un’area vincolata – che sono una conquista democratica e che servono a preservare quello che ci è stato tramandato dalle generazioni precedenti e che dobbiamo riconsegnare alle generazioni future. Se passasse il principio che con un accordo Stato /Regione/Comune in virtù di supposte opere di interesse pubblico si possono bypassare i vincoli per permettere a privatidi realizzarenuove costruzioni, il Codice dei beni culturali e tutte le regole poste a tutela del patrimonio storico e identitario della nazione, riconosciuto dall’art. 9 della Costituzione, diventerebbero rapidamente carta straccia. E torneremmo a un’epoca che speravamo archiviata per sempre, in cui sulla propria proprietà ognuno poteva fare quello che voleva. E i ricchi di più. (in calce la cronologia e i materiali della vicenda)
ultimo aggiornamento della scheda introduttiva 14 novembre 2024
La Commissione provinciale di Roma per le bellezze naturali panoramiche e paesistiche, considerato che il grandioso complesso di villa Ada e del Monte Antenne, per la loro meravigliosa vegetazione arborea presenta cospicui caratteri di bellezza naturale da formare una singolare bellezza panoramica, quasi un quadro naturale entro il perimetro della città; considerato altresì la necessità di impedire che l’estendersi dell’abitato deturpi o comprometta con lottizzazioni o costruzioni inconsulte a questa magnifica zona verde della città; osservato che esistono numerosi punti di vista pubblici dei quali si gode lo spettacolo di tali bellezze; decide all’unanimità che venga sottoposto a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939 numero 1497 un comprensorio racchiuso nei seguenti limiti: a nord e nord nord-est con la via passante per la Stazione Salaria, ad est via Salaria fino all’incontro con via Panama, seguendo quest’ultima fino a Viale Romania, a ovest questo viale poi seguendo i confini segnati nel piano regolatore della zona villa Ada e Monte Antenne destinata a Parco pubblico” Decisione della Commissione allegata al Decreto ministeriale 27 aprile 1954 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del comprensorio di villa Ada e Monte Antenne Sito nell’ambito del Comune di Roma(Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1954)
LA NORMATIVA
Vincolo archeologico paesistico con riferimento a “Villa Ada Monte Antenne” D.M. 27/04/1954 e “Viale Romania 32” ex D.M. 18/06/1953. scarica Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1954
Piano Territoriale Paesistico Regionale vigente (dal sito della Regione Lazio ottobre 2024)
Piano Territoriale paesistico regionale adottato con DD.GG.RR. 556 e 1025/2007 e approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicata sul BUR n. 56 del 10 giugno 2021, supplemento n. 2; precisamente Tav. A Parchi e ville e giardini storici, Tav. B. Aree di interesse archeologico già individuate, beni lineari con fascia di rispetto, Aree Boscate, Beni d’insieme (vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche), Beni singoli (naturali, geologici, ville, parchi e giardini);(Vedi PTPR cronologia materiali)
TAV A. – sistema del paesaggio insediativo – Parchi ville e giardini storici;
TAV. B – Beni Paesaggistici
lett c) e d) beni d’insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche art. 136 Dlvo 42/04
Ricognizione delle aree tutelate per legge art 134 c. 1 lett b) e art 142 co. 1 Dgls 42/04-
Lett g) aree boscate Lett m) aree di interesse archeologico già individuate – beni lineari con fascia di rispetto
C – Beni del Patrimonio Naturale e Culturale; D – Recepimento delle proposte comunali di modifica dei PTP
il Compendio Immobiliare è soggetto al P.R.G. di Roma e ricade in:
Sistema Insediativo: Città storica – Edifici complessi speciali, Ville Storiche all’interno del perimetro del Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale (Sistema dei servizi e delle infrastrutture);
Rete Ecologica: Compresi nella componente di completamento “C”;
Carta per la qualità: compreso nel perimetro dei giardini e parchi di pertinenza delle ville storiche”
inoltre è sottoposto a:
Mappe di Vincolo-Limitazioni relative agli ostacoli ed ai pericoli per la Navigazione Aerea (art. 707, commi 1-2-3-4, del Codice della Navigazione) dell’Aeroporto di Roma Ciampino “G.B. Pastine”, prot. 0122581/ENAC/Prot. del 19.11.2014;
CRONOLOGIA
Legenda:
*informazioni tratte da atti di vari enti ottenuti dall’Associazione Carteinregola tramite accesso agli atti
** informazioni tratte dalla Relazione generale illustrativa protocollata da LUISS al provveditorato per le OOPP del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ottenuto tramite accesso agli atti)
**** informazioni dalla sentenza del TAR del Lazio 19 gennaio 2015 scarica la sentenza
***** informazioni dalla sentenza del Consiglio di Stato 12 maggio 2016 scarica la sentenza
A questo linkla storia di Villa Ada a cura dell’Associazione Amici di Villa Ada
1924: Istituto Geografico Militare – Pianta di Roma – Rapporto 1:5.000 – anno 1924 stralcio della zona di Villa Savoia Vai alla mappa (Fonte: Associazione Amici di Villa Ada)
17 maggio 1954 Decreto ministeriale 27 aprile 1954 Dichiarazione di notevole interessepubblico del comprensorio di villa Ada e Monte Antenne Sito nell’ambito del Comune di Roma (Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1954) [1°]
11 marzo 1994: Piano di Utilizzazione del Comprensorio di Villa Ada elaborato da un Gruppo di Lavoro formato da Tecnici dell’Ufficio Speciale Piano Regolatore, della Ripartizione X, del Servizio Giardini e del Servizio Giardino Zoologico.Pubblicato in Comune di Roma – Ufficio Tutela Ambiente, “Villa Ada il piano per l’acquisizione pubblica“, Quaderni dell’Ambiente, 4. ed. Grafiche Manfredi, Marzo 1996;
14 dicembre 1995: Decreto di Tutela con relazione storica artistica redatto dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, comprensivo di planimetria, note di trascrizione notarili. Consulta il documento (Fonte Associazione Amici di Villa Ada)
23 luglio 2002: Con la Deliberazione n. 432 la Giunta Comunale (Sindaco Walter Veltroni) approva il progetto definitivo relativo alla sistemazione a verde di un’area all’interno del parco Yitzhak Rabin in Via Panama e approva la concessione-convenzione per la installazione di un chiosco bar nell’ambito del Programma Punti Verde Qualità/Punti Verde Ristoro. La concessione-convenzione poi stipulata tra Comune di Roma e il privato di una porzione di area all’interno del Parco Rabin per l’installazione di un chiosco bar prevede la riqualificazione a verde e arredo urbano dell’area e relativa manutenzione. La concessione prevede, oltre all’installazione del chiosco,, oltre all’obbligo della realizzazione di servizi igienici pubblici gratuiti.
25 luglio 2007 Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 556 modificata e integrata con D.G.R. n. 1025 del 21.12.2007 con la quale è stato adottato Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale – P.T.P.R. (vedi PTPR cronologia materiali)
27 luglio 2007 Nella rimodulazione e integrazione del Piano Urbano Parcheggi , il progetto per un parcheggio in Piazza Melozzo da Forlì da 136 posti auto inserito nel PUP 89/91 viene ricollocato dal Piano del Sindaco Commissario Veltroni (Ordinanza commissariale 52/2007) in Via Panama, con il codice B1.4 -46
13 febbraio 2008 Nella successiva Ordinanza Commissariale 98/2008 i posti auto diventano 70 (il II Municipio ha dato parere positivo con Delibera di Giunta 2/07)
14 febbraio 2008 pubblicato sul BUR il Pianto territoriale paesistico regionale adottato (In seguito emergerà che c’è una discrepanza tra la rappresentazione grafica dell’area riportata nel PTPR e quella allegata al vincolo del 1954 e sarà corretto l’errore includendo l’area nel vincolo) (scarica le NTA del PTPR adottato)
27 novembre 2008 l’Ordinanza commissariale del Sindaco Alemanno espunge l’intervento di Via Panama dal Piano Parcheggi (vedi Allegato E) indicandolo nella categoria “Interventi con problematiche tecniche” [2°].
21 gennaio 2010: con semplice Dichiarazione Inizio Attività (DIA), sulla base dell’Art.9 della legge 122/1989 “Legge Tognoli”[3°] la società del primo proprietario avvia il cantiere edile per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo su due piani da 497 box. A tale scopo si era impegnata mediante Atto d’Obbligo, sottoscritto in data 17.12.2009 [4°] a destinare ed a mantenere i box come parcheggi pertinenziali privati a servizio di edifici esistenti la nuova costruzione, con riserva di produrre prima della loro utilizzazione gli atti formali di costituzione del vincolo pertinenziale**.
(da sentenza TAR 2015 e sentenza CdS 2016 ) Ha precisato la società di aver previamente ottenuto il nulla-osta per le attività di scavo e modifica del sottosuolo (10 dicembre 2008), il parere sull’assenza di vincoli di cui al d.lgs. 42/2004 (9 giugno 2009) dal Ministero per i beni e le attività culturali, il parere favorevole della Sovrintendenza ai beni culturali presso il Comune di Roma circa la compatibilità dell’opera con le prescrizioni poste dalle N.T.A. del P .R.G. vigente (23 ottobre 2009), il parere di conformità del Comando provinciale dei vigili del Fuoco (22 dicembre 2008), il parere favorevole dell’Ufficio prevenzione inquinamento acustico e atmosferico (26 marzo 2009), il parere di compatibilità con la viabilità della zona (9 ottobre 2009) e il parere favorevole per la sistemazione a verde dal Comune di Roma.*****
Anche la risposta del sottosegretario MiBACT 2015 a un’interrogazione parlamentare 2013, dopo aver confermato l’esistenza del vincolo del DM del 1954, comunica che” ne consegue che sia il parcheggio interrato su via Panama, sia l’antico casaletto di via del Canneto ricadono nell’ambito del vincolo di tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1947, di cui al citato decreto ministeriale 27 aprile 1954. Con riferimento, poi, alle procedure autorizzative per interventi edilizi nel parco posti all’attenzione dei competenti uffici ministeriali, si evidenzia che, per quanto attiene al progetto di realizzare un parcheggio interrato in via Panama… in un terreno di proprietà privata posto ai bordi del parco di Villa Ada e affacciato sulla strada, la competente Soprintendenza archeologica, chiamata ad esprimere il proprio parere, ha attivato la procedura di accertamento archeologico preliminare. I relativi sondaggi preliminari geologici hanno dato esito negativo, così come è stata costante l’assistenza archeologica durante l’esecuzione dei lavori. La zona di Villa Ada, infatti, è attraversata da una serie di cavità naturali che avrebbero potuto essere individuate e mappate durante l’esecuzione dei lavori. Durante i citati lavori di scavo, nonostante l’assistenza archeologica, non è stata, però, ritrovata alcuna cavità.Anche la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il comune di Roma ha espresso il proprio parere favorevole, con la seguente indicazione «per la sistemazione dell’area scoperta dovrà essere redatto un progetto esecutivo ove vengano indicate le essenze da piantumare e venga fornita una relazione tecnica elaborata da un agronomo».
(in calce alcune foto che evidenziano lo stato dell’area antecedente la realizzazione dello scavo e dalle quali risulta evidente la presenza di alberature, prato e cespugli).
Foto aerea da google Earth (2009)
17 maggio 2010: il Comune di Roma, a seguito di sopralluogo da parte della Polizia locale, inoltra notizia di reato alla locale Procura della Repubblica: “il reato risulterebbe integrato in quanto non risultano immediatamente individuabili gli edifici cui si riferisce il vincolo pertinenziale che deve esistere con i parcheggi in costruzione. Si evidenzia in tale contesto che la zona interessata, qualificata dal P.R.G. come ‘Città storica sottozona Ville Storiche’, non consente la costruzione di parcheggi non pertinenziali (art.39, lett.A delle N.T.A. al P.R.G.)“****
7 settembre 2010 in occasione di un contenzioso riguardante un edificio all’interno del Parco Rabin, la Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica della Regione Lazio, con nota trasmessa sia alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici sia alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma, segnala una riscontrata discordanza tra la planimetria allegata al D.M. del 1954 e la declaratoria del medesimo» che ” riguarda il tratto sud est dell’ambito dichiarato di notevole interesse pubblico tra via Salaria e viale Romania» [5°] (dalla sentenza Consiglio di Stato, sentenza n. 14 2 gennaio 2018, sulla riperimetrazione del vincolo paesistico ‘Villa Ada’). In pratica nel decreto ministeriale del 1954 il confine del vincolo è descritto chiaramente correre lungo via Panama, mentre nelle cartografie allegate la mappa soggetta a vincolo è disegnata seguendo il muro storico del complesso di Villa Ada che si trova più indietro rispetto alla strada (sul punto ci sarà una modifica del perimetro allargandolo fino a via Panama secondo il testo del DM del 1954)
29 Dicembre 2010: il Gip (Giudice Indagini Preliminari] emette decreto di sequestro preventivo [6°], in relazione al reato previsto dall’art.44, lett.b) del D.P.R. 6 gennaio 2001, n.380 [7°], concernente il cantiere edile della società del primo proprietario, per la realizzazione di parcheggi sotterranei****
8 febbraio 2011: il Tribunale di Roma conferma il sequestro preventivo disposto dal GIP**** i rappresentanti legali della ditta proprietaria propongono ricorso avverso tale decisione;
16 novembre 2011: la Corte di Cassazione “rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali”. Nella sentenza si afferma il principio in base al quale: “la realizzazione di parcheggi in forza del regime agevolato previsto dall’art.9 della legge n.122 del 1989 può avvenire ad opera di terzi e in aree anche non limitrofe a quelle ove insistono gli immobili a condizione che detti immobili siano individuati al momento di presentazione della DIA così da assicurare in concreto l’esistenza di una relazione pertinenziale tra i parcheggi e le singole unità”. Il mancato rispetto di tale condizione esclude l’intervento dall’ applicazione del regime di favore previsto dalla legge n. 122 del 1989”, compreso il ricorso a una semplice DIA. Per la Cassazione i lavori avrebbero dovuto essere supportati da un Permesso di Costruire. (vai alla pagina con la sentenza della Cassazione Parking Via Panama e le osservazioni di carteinregola)
2011-2012 Il privato tirolare del chiosco a Parco Rabin realizza un manufatto in legno e vetro di circa 100 mq senza licenza edilizia. Dopo varie sollecitazioni di comitati e associazioni di quartiere, tra le quali anche Carteinregola e il Comitato Panama Verbano, il Municipio II avvia una serie di verifiche che culminano con l’ingiunzione a demolire ogni opera abusiva.
28 dicembre 2012: La Società Concessionaria del Chiosco Panamino presenta ricorso al TAR Lazio per l’annullamento della D.D. n. 2195/12 con la quale viene disposta l’ingiunzione a demolire le opere abusive
3 settembre 2014: il TAR Lazio respinge il ricorso della Società Concessionaria del Chiosco Panamino con Sentenza n. 1599 pubblicata il 29 gennaio 2015. La società ricorre presso il Consiglio di Stato, che rigetterà il ricorso l’ 8 febbraio 2016
23 aprile 2013: Italia Nostra chiede al Ministro del BBCC e al Presidente della Regione una verifica sull’estensione del vincolo paesaggistico di Villa Ada che sembrerebbe essere a rischio nella zona del Parco Rabin – via Panama. (> Vai al Comunicato)
8 ottobre 2013:il Tribunale penale di Roma condanna il titolare della proprietà a una penasospesa con la condizionale) e a un’ammenda per “aver iniziato lavori edili, in assenza del permesso di costruire, finalizzati alla realizzazione di un parcheggio interrato ritenuto non pertinenziale, disposto su due piani, per complessivi 497 box e posti auto“; (non è disponibile la sentenza)**** Il titolare ricorre in Appello.
9 ottobre 2013 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma, in relazione alle verifiche condotte presso l’archivio dell’Albo Pretorio del comune di Roma riguardanti la perimetrazione del vincolo del 1954 trasmette a vari enti compresa la Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, la planimetria allegata alla declaratoria di cui al D.M. 27.04.1954, munita del timbro di affissione del suddetto Albo;
14 gennaio 2014 la Regione Lazio approva la DELIBERAZIONE N.PROPOSTA N.8 (DGR 18659 DEL21/11/2013) concernente: Comune di Roma – Comprensorio Villa Ada e Monte Antenne (D.M. 27 aprile 1954). Presa d’atto note Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma prot. n. MBAC-SBAP-RM SEGR 0017143 del 9 ottobre 2013 e Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio prot. n. MBAC-DR-LAZ-004-UFFPRO 0020573 del 4 novembre 2013. Adeguamento perimetrazione P.T.P.R. adottato (DD.G.R. nn. 556/2007 e 1025/2007). (scarica la Deliberazione) a seguito di “...una riscontrata una discordanza tra la planimetria allegata al decreto, c e la relativa declaratoria, con riferimento al tratto sudest collocato tra via Salaria e viale Romania; in particolare, tra quanto testualmente indicato: “da via Salaria fino all’incontro con via Panama (…) seguendo quest’ultima fino a viale Romania”, e la graficizzazione del tratto medesimo nella suddetta planimetria, che attesta il perimetro nel lato sudest sul tracciato del muro di cinta di Villa Ada e di via del Canneto, così come riportata sulla tavola “B24” del P.T.P.R. adottato e sulla tavola E1 B ambito 15 di Roma del PTP 15/8 “Valle del Tevere”; conclude la Deliberazione “la planimetria allegata al D.M. 27.04.1954, così come pubblicata nell’Albo Pretorio del comune di Roma risulta conforme alla declaratoria dell’atto, includendo la soprarichiamata area collocata tra via Salaria e viale Romania; la evidenziata difformità tra la parte grafica e la parte descrittiva del suddetto provvedimento non sussiste, e pertanto la diversa graficizzazione operata nel P.T.P. adottato è ascrivibile ad un mero errore materiale nell’individuazione del perimetro del bene“. Quindi l’area è all’interno del vincolo del 1954.
(da risposta sottosegretario MiBACT 2015 a interrogazione parlamentare 2013)Deliberazione regionale n. 8 che , su esplicita richiesta della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, prende atto delle comunicazioni degli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai fini dell’adeguamento delle tavole del piano territoriale paesistico regionale Lazio. Contro il succitato provvedimento è stato poi presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale Lazio da una società proprietaria di un immobile ubicato fra la via Panama, il muro di cinta che limita il confine della proprietà e del parco di Villa Ada, e la via del Canneto. In data 27 novembre 2014, il tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso, ribadendo la correttezza delle procedure che avevano condotto alla perimetrazione del vincolo.”
7 maggio 2014il Comune di Roma, che ha già adottato il provvedimento di sospensione dei lavori, invia alla proprietà una Determinazione dirigenziale con un Ordine di demolizione [8°] per la demolizione delle opere abusive relative alla realizzazione – in un appezzamento di terreno non edificabile, di superficie pari a mq 12.914, sito in Roma, tra via Panama e via Romania, ricadente in parte in zona G1 (“parco privato vincolato” e in parte in zona N (“verde pubblico”) di piano regolatore generale – di un parcheggio interrato, composto da box e posti auto, da cedere come pertinenze di immobili dell’area di prossimità) ****
14 Ottobre 2014: il Comune emana una Determinazione dirigenziale [9°] recante irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria per realizzazione di opere abusive – rimozione o demolizione e ripristino dello stato dei luoghi;****
2014 La proprietà avanza ricorso al TAR del Lazio avverso la Determinazione dirigenziale con l’ordine di demolizione
19 gennaio 2015: la Sentenza del TAR del Lazio [10°] respinge il ricorso della proprietà avverso l’ordine di demolizione ribadendo le motivazioni già adottate dalla Cassazione sulle procedure seguite dalla proprietà scarica la sentenza. La proprietà impugna la sentenza del TAR al Consiglio di Stato
13 marzo 2015: Verbale di accertamento dello stato dei luoghi da parte della Polizia di Roma Capitale che accerta la persistenza dell’abuso**. 16 Marzo 2015:Roma Capitale commina alla ditta la sanzione amministrativa pecuniaria di € 25.000,00, per la realizzazione di interventi edilizi abusivi, ex art. 16 comma 5, l.r. Lazio n. 15 del 2008** 2 aprile 2015: ingiunzione della rimozione o demolizione d’ufficio degli interventi stessi, con spese a carico dei responsabili dell’abuso [11°]
27 maggio 2015: la Corte di Appello di Romaconferma la sentenza del Tribunale Penale di Roma del 8 ottobre 2013 . Il titolare propone ricorso presso la Cassazione.
8 settembre 2015 il sottosegretario del Ministero dei Beni culturali CARLA ANNA BORLETTI DELL’ACQUA ILARIA risponde all’interrogazione dell’on Realacci del maggio 2013 , che sono validi i confini tracciati dal testo del DM del 1954 e che “seppure nel piano territoriale paesistico regionale la delimitazione del vincolo in questione coincide erroneamente con il muro di cinta di Villa Ada, anziché essere indicato lungo la via Panama, l’area compresa tra il muro di cinta di Villa Ada e Via Panama è comunque soggetta a vincolo paesaggistico, come area vincolata per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera g) del codice dei beni culturali e del paesaggio. Inoltre, nella carta della qualità del Comune di Roma il perimetro che identifica la delimitazione di Villa Ada – Giardini e parchi di pertinenza di ville storiche è correttamente indicato come coincidente con via Panama”.
4 novembre 2015 La Direzione Regionale per i Beni paesaggistici e culturali del Lazio chiede alla Regione Lazio di voler provvedere alla correzione dell’errata perimetrazione del vincolo riportato sula Tav. B24 del PTPR Lazio, ricordando agli enti in indirizzo (Comune e Provincia)il disposto del co. 1. lett c) dell’art 751 del D Lgs 42/2004 [12°] che preserva a tutti gli effetti efficacia delle dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 [13°]
12 maggio 2016la Sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata il 27 settembre 2016, riforma la sentenza del TAR Lazio del 19 gennaio 2015 e accoglie il ricorso della prima proprietà per l’annullamento della determina di demolizione e ripristino dell’area, contraddicendo le motivazioni delle sentenze della Cassazione, del tribunale e della Corte d’appello e del TAR del Lazio riguardo l’interpretazione della Legge Tognoli e quindi riguardo al titolo edilizio necessario per la realizzazione del parcheggio [14°] Nella motivazione: L’ordinanza di riduzione in pristino, limitandosi ad affermare la mancata dimostrazione dellapertinenzialità dei parcheggi e a richiamare un accertamento tecnico datato 24 marzo 2014,peraltro non allegato, sarebbe del tutto sfornita di motivazione, non essendo state esplicitate lepuntuali valutazioni che si sarebbero rese necessarie alla luce sia del lungo lasso di tempodecorso dalla conoscenza da parte dell’amministrazione dell’avvio della realizzazione dell’opera (quattro anni), sia del legittimo affidamento maturato in capo alla società nel conformarsi a quanto stabilito dalla stessa amministrazione comunale con la deliberazione, di carattere generale, n. 165 del 1997, peraltro e contraddittoriamente tutt’ora vigente) [15°] La sentenza annulla, per l’effetto, la determinazione dirigenziale di Roma Capitale n. 1000 del 7 maggio 2014, che aveva a suo tempo accertato l’abusività dell’intervento edilizio oggetto dei provvedimenti che ordinavano la demolizione del parcheggio interrato*****.
1 luglio 2016 la proprietà del terreno e l’università LUISS stipulano un contratto preliminare di compravendita di immobile da costruire adibito a garage da progettarsi in conformità alle norme di legge vigenti ed alle necessarie specifiche tecnico-urbanistiche (riservandosi la facoltà di realizzare anche opere diverse ) (fonte: Complesso sportivo polifunzionale in via Panama Relazione generale illustrativa**)
23 Settembre 2016La proprietà, ancora in stato di abbandono, con lo scavo aperto circondato dalla palificata in cemento armato, ad esito della procedura d’asta con decreto di trasferimento di immobile subastato passa a una seconda società vincitrice dell’asta, tuttora proprietaria del terreno. Al Decreto di Trasferimento è allegato il certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data 01.09.2016 dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica- Direzione Edilizia – U.O. permessi di Costruire – Ufficio Certificazioni Urbanistiche del Comune di Roma Capitale, nel quale sono riportate le specifiche dei vincoli e delle norme a cui è sottoposta l’area.
9 novembre 2016: l’Amministratore Unico della nuova società che ha acquisito l’area viene nominato custode giudiziario dell’area con provvedimento emesso dalla stessa Sezione 3^ Penale;
17 gennaio 2017: Sentenza del TAR Lazio [16°] che annulla il provvedimento del 16 marzo 2015, con il quale Roma Capitale ha comminato alla ricorrente la sanzione amministrativa pecuniaria di € 25.000,00 e il successivo atto che ha ingiunto la rimozione o demolizione d’ufficio degli interventi stessi, con la motivazione che poichè la sentenza del Consiglio di Stato del 2016 il Consiglio di Stato, Sezione V , con sentenza 27 settembre 2016, n. 3977, ha riformato la sentenza del TAR annullando la determinazione dirigenziale di Roma Capitale che aveva ordinato la demolizione del parcheggio interrato, “i provvedimenti oggetto dell’odierna controversia…si pongono in rapporto di consequenzialità immediata, diretta e necessaria con la presupposta determinazione n. 1000/2014, di cui è stata accertata, come sopra, l’illegittimità”.
4 aprile 2017 da quanto riportato dalla Relazione generale illustrativa del Progetto del centro polifunzionale La Corte d’appello (nel procedimento che riguarda la precedente proprietà che aveva avviato lo sbancamento per il parcheggio) rilevando l’avvenuto cambio di proprietà, che il Compendio Immobiliare non era stato sottoposto a confisca e che essendo cambiata la proprietà il Sequestro Preventivo perdeva di utilità e significato processuale; che la nuova proprietà “ha provveduto su autorizzazione della medesima Corte alle attività di demolizione, ripristino e messa in sicurezza dell’area” disponeva l’immediata revoca del sequestro e la consegna dell’area alla nuova proprietà. Qualche giorno dopo si procede quindi al dissequestro del Compendio Immobiliare e alla rimozione del cartello e dei sigilli.**
NOTA: non sappiamo cosa si intenda per “demolizione e ripristino dell’area”, poichè a oggi, l’area risulta pressochè nelle stesse condizioni diprima del sequestro, con lo scavo aperto e la palificata a contorno.
10 novembre 2017, con sentenza della III Sezione Penale la Suprema Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza – a carico del titolare della prima proprietà – “per essersi il reato estinto per prescrizione” e, conseguentemente, dispone “la revoca dell’ordine di demolizione“
28 maggio 2019:la nuova e attuale proprietà presenta a Roma Capitale la richiesta di “derubricazione del vincolo boschivo” presente sull’area [17°] ai sensi dell’art. 38, comma 5, del P.T.P.R. della Regione Lazio [18°]**
9 luglio 2019: La proprietà dell’area protocolla [19°] presso il Dip. Tutela Ambientale uno studio vegetazionale e la verifica congruità vincoli p.t.p.r. per il lotto di terreno ubicato tra viale Romania e via Panama con la quale si certifica che l’area non era stata percorsa dal fuoco nell’ultimo decennio e non era soggetta ad interventi di rimboscamento.***
15 luglio 2019: il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, in risposta alla richiesta della proprietà riguardo il vincolo boschivo rileva [20°] che:
(i) nel P.T.P.R. Tavola B della Regione Lazio la superficie in questione viene inquadrata come “area boscata” ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42/2004;
(ii) la relazione tecnica depositata in atti certifica che la precedente proprietà effettuava sull’area interventi di bonifica vegetazionale e di scavo;
(iii) l’attuale proprietà ha acquistato la piena proprietà del Compendio Immobiliare all’esito della procedura d’asta
(iv) in seguito a un sopralluogo tecnico sull’area all’esito in data 01.07.2019, gli Uffici del DTA hanno constatato che l’area si presentava con opere di palificazioni perimetrali propedeutiche alla realizzazione di fondazioni per la costruzione di manufatti edili e comunque priva di vegetazione sia arborea sia arbustiva riconducibile alle tipologie vegetali tipiche del bosco;
(v) che la nota del di un agronomo incaricato [21°] aveva certificato che l’area non era stata percorsa dal fuoco nell’ultimo decennio e non era soggetta ad interventi di rimboscamento.
Pertanto il Dipartimento, accogliendo l’istanza della proprietà certifica che l’area, “relativamente allo stato di fatto antecedente all’acquisto da parte della proprietà, non rientra nei parametri stabiliti per la definizione di “bosco” dalla Legge Regionale n. 39 del 28.01.2002 e relativo regolamento di attuazione n. 7/b del 18.04.2002, contrariamente a quanto erroneamente riportato dal P.T.P.R. Tavola B della Regione Lazio“.
2 agosto 2019 Il Consiglio Regionale del Lazio approva il PTPR, ma in seguito al ricorso del MIBACT (6 aprile 2020) la Corte Costiuzionale annulla il PTPR (17 novembre 2020).
21 aprile 2021 il Piano Territoriale Paesistico Regionale (di seguito: PTPR) è approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicata sul BUR n. 56 del 10 giugno 2021, supplemento n. 2; (Vedi PTPR cronologia materiali)
3 agosto 2021: E’ depositato il Progetto architettonico definitivo “ROMA Complesso sportivo polifunzionale via Panama“**
28 settembre 2021 il Provveditorato per le Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili trasmette gli atti ed elaborati relativi alla proposta della LUISS e su istanza della LUISS indice contestualmente [22°] una Conferenza di Servizi finalizzata all’acquisizione dei pareri degli enti preposti [23°]; nello Schema di intesariporta che il “vincolo di protezione delle aree boscate è stato derubricato con provvedimento del 15.07.2019 del Dipartimento Tutela Ambiente (DTA) di Roma Capitale in quanto priva di vegetazione arborea“, mentre risulta, anche da successive interlocuzioni con gli uffici regionali, che la derubricazione al novembre 2024 è ancora in fase di valutazione (Dalla DGR Lazio)
29 ottobre 2021 in sede di Conferenza di Servizi la Soprintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma (SABAP) [24°] in relazione al vincolo paesaggistico, chiede ai sensi dell’art.49 c.5 delle norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con DCR 5/2021 , di esplicitare le eventuali intese e/o procedure, anche al riguardo delle specifiche finalità pubbliche: “A parere della Soprintendenza non sembrano essere ammissibili nuove costruzioni fuori terra. Ciò anche in considerazione delle disposizioni di cui all’art. 50 – Salvaguardia delle visuali delle già menzionate Norme.Per quanto riguarda la realizzazione di opere interrate, pur considerando l’attuale stato dei luoghi, si ritiene che si debba intervenire nell’ottica del seguente punto:
7.2.7 parcheggi e piazzole di sosta. I parcheggi sono consentiti solo se non realizzabili all’esterno dell’area e completamente interrati. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dei luoghi e sulla compatibilità degli interventi e prevedere sistemazioni paesaggistiche di mitigazione e miglioramento della qualità del contesto.
Per quanto riguarda l’art. 49 c. 5 si chiede di esplicitare le eventuali intese e/o procedure, anche al riguardo delle specifiche finalità pubbliche, riferite all’intervento in questione*.
8-9 settembre 2022 La LUISS invia al Provveditorato un progetto aggiornato [25°], dove “diversamente da quanto previsto nella proposta progettuale originariamente presentata in conferenza di servizi, che prevedeva un complesso edilizio sviluppato su cinque livelli digradanti progressivamente fino alla quota di via Panama, sfrutta esclusivamente lo scavo preesistente senza alcun ampliamento, salvaguardando nel contempo un elettrodotto in alta tensione in cavo a 150 kV, in tal modo risultando, tale nuovo progetto, prevalentemente ipogeo con l’azzeramento dell’altezza fuori terra dei volumi del centro sportivo, fatti salvi i corpi scala, al fine di garantire la conservazione del carattere paesaggistico dell’area, rappresentato dal godimento dai vari punti di vista pubblici del complesso della adiacente Villa Ada;” (da DGR regionale)
22 dicembre 2022: La Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio [26°] segnala di non aver ricevuto riscontro alla precedente Nota del 29.10.2021 e di non aver ricevuto la relazione di conformità paesaggistica a cura della Regione Lazio o del Comune di Roma; di non aver ricevuto chiarimenti in merito agli scavi ancora da realizzare ed eventuali ulteriori specifiche sulle necessarie opere di fondazione; di non aver ricevuto la relazione paesaggistica e di impatto ambientale. Si chiede inoltre al proponente, in considerazione del notevole impatto dell’intervento con il contesto sottoposto a tutela paesaggistica, una lettura, con più sezioni, delle modifiche del suolo e dell’andamento delle quote riferite agli ingressi del parcheggio, terrazzamenti, nuove costruzioni (per le quali dovrà essere verificata l’assentibilità in riferimento alle norme del PTPR).Per quanto riguarda l’art. 49 c. 5 si chiede di esplicitare le eventuali intese e/o procedure, anche al riguardo delle specifiche finalità pubbliche, riferite all’intervento in questione. Non sembra essere pervenuta alcuna integrazione al riguardo”** [27°].
29 gennaio 2023: La Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio rileva di aver già evidenziato carenze della documentazione trasmessa dal proponente, ancora non pervenute, necessarie ai fini dell’espressione di parere di competenza . Richiama inoltre il punto già evidenziato nelle Note del 29 ottobre 2021 e 22 dicembre 2022: “Per quanto riguarda l’art. 49 c. 5 si chiede di esplicitare le eventuali intese e/o procedure, anche al riguardo delle specifiche finalità pubbliche, riferite all’intervento in questione”. Le finalità pubbliche suddette non risultano comunicate alla Scrivente e non risulta sottoscritta da questo Ministero alcuna intesa al riguardo“**.[27°]
11 maggio 2023 il Provveditorato [28°] trasmette lo Schema di intesa a Comune, Regione e Ministero della Cultura (Da DGR Lazio)
29 maggio 2023: la Direzione regionale per le Politiche abitative e la Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica – Area “Urbanistica, copianificazione e programmazione negoziata di Roma capitale e Città metropolitana di Roma capitale chiede all’Amministrazione Comunale documentazione integrativa in riferimento al procedimento di derubricazione del vincolo boschivo richiesto da Roma Capitale nel 2019 (vedi sopra). (fonte: nota Regione Lazio del 10 ottobre 2024) [29°]**
16 agosto 2023 la Direzione regionale per le Politiche abitative e la Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica – Area “Urbanistica, copianificazione e programmazione negoziata di Roma capitale e Città metropolitana di Roma capitale” esprime il proprio parere favorevole circa gli aspetti paesaggistici in merito all’adesione della Regione Lazio secondo lo schema trasmesso dal Provveditorato [30°];
5 ottobre 2023 la Commissione consiliare regionale esprime parere favorevole
23 gennaio 2024: Carteinregola protocolla istanza di accesso agli atti presso il Provveditorato alle OO.PP del Lazio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante “C.d.S. n. 657 – Progetto per un complesso sportivo polifunzionale con parcheggi, servizi connessi ecc.
29 gennaio 2024: La Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio rileva di aver già evidenziato carenze della documentazione trasmessa dal proponente, ancora non pervenute, necessarie ai fini dell’espressione di parere di competenza . Richiama inoltre il punto già evidenziato nelle Note del 29 ottobre 2021 e 22 dicembre 2022: “ Per quanto riguarda l’art. 49 c. 5 si chiede di esplicitare le eventuali intese e/o procedure, anche al riguardo delle specifiche finalità pubbliche, riferite all’intervento in questione”. Le finalità pubbliche suddette non risultano comunicate alla Scrivente e non risulta sottoscritta da questo Ministero alcuna intesa al riguardo** Nota prot. 4538-P del 29/01/24 Acquisita con ACG Nota prot. 3896 del 24.01.2024 e 37004-A del 08.07.2024.
7 febbraio 2024: Riunione della Commissione Urbanistica di Roma Capitale per il Sopralluogo sull’ area.. Carteinregola partecipa al sopralluogo e prende visione del progetto LUISS illustrato alla Commissione dai progettisti e dall’Assessora all’Urbanistica, LLPP e Scuola del Municipio 2.
26 febbraio 2024: Carteinregola insieme a numerose associazioni [31°] scrive una lettera formale alla Soprintendenza Speciale di Roma, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, al Presidente, alla Giunta e al Consiglio della Regione Lazio, al Sindaco, alla Giunta e ai Consigileri Capitolini, alla Sovrintendenza Capitolina e alla Presidente e al Consiglio del Municipio II chiedendo informazioni sulla derubricazione del vincolo boschivo Vedi Via Panama: ma il vincolo boschivo è stato davvero derubricato?
8 marzo 2024 In riscontro alle richieste di accesso agli atti protocollate da Carteinregola, il Provveditorato interregionale per le le opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Dipartimento per la programmazione e l’attuazione urbanistica di Roma Capitale – PAU comunicano che:”… alla luce delle novità legislative introdotte dall’art. 38 :”Localizzazione e approvazione del progetto delle opere” del Dgls 36/2023 non è più possibile portare avanti la procedura della Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 3 del DPR 383/1994 per l’intervento in oggetto . E che:”… non rientrando l’intervento in oggetto nell’ambito di applicazione della procedura della localizzazione e approvazione del progetto delle opere pubbliche, la relativa istruttoria avviata dal Provveditorato deve essere revocata“… Pertanto, scrive, il PAU:”…la proposta di deliberazione di Assemblea capitolina (approvata dal PAU e dalla Giunta Capitolinaa novembre 2023 – ndr) non può più proseguire l’iter”…Nota Registro Ufficiale n. 6639 del 22.02.2024.
10 ottobre 2024: La Regione Lazio, Direzione regionale urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare, area pianificazione paesaggistica e di area vasta risponde alla Nota di Carteinregola del 26 febbraio 2024 comunicando che è in corso di valutazione la procedura di derubricazione del vincolo boschivo in essere su una parte del Parco Rabin su richiesta del Comune di Roma [32°]. Infatti dalla nota si apprende che:“…In riferimento al procedimento di derubricazione del vincolo boschivo di cui all’oggetto, connota del 15 luglio 2019, prot. n. 55026, acquisita agli atti nella medesima data, con prot. n. 556423, Roma Capitale ha certificato l’errata perimetrazione dell’area boscata distinta catastalmente al Foglio 544, Particelle 2, 3 e 408.Relativamente alla “attività di programmazione, pianificazione e controllo”, ai sensi dell’art. 39comma 6 delle Norme del PTPR, con nota del 29 maggio 2023, prot. n. 583217, la scriventestruttura ha chiesto all’Amministrazione Comunale documentazione integrativa.… OMISSIS……La scrivente struttura, per quanto di competenza, verificata la completezza della documentazione trasmessa dall’Amministrazione Comunale, valuta la richiesta di rettifica del perimetro dell’area boscata, secondo le procedure previste dalla Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 e ss.mm.ii., nel rispetto degli artt. 143 comma 2 e 156 comma 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.“
31 ottobre 2024 La Regione Lazio, Direzione regionale urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare, area pianificazione paesaggistica e di area vasta con una ulteriore nota precisa che “la procedura relativa alla errata perimetrazione del vincolo boschivo in oggetto non risulta definitivamente conclusa“
ultimo aggiornamento della cronologia 14 novembre 2024
[3] La circostanza è stata confermata anche l’8 settembre 2015 dall’allora sottosegretario del Ministero dei Beni culturali CARLA ANNA BORLETTI DELL’ACQUA ILARIA, rispondendo al un’interrogazione dell’on Realacci del maggio 2013 , nella quale oltre a confermare che sono validi i confini del vincolo tracciati dal testo del DM del 1954, ha aggiunto che “Con riferimento, poi, alle procedure autorizzative per interventi edilizi nel parco posti all’attenzione dei competenti uffici ministeriali, si evidenzia che, per quanto attiene al progetto di realizzare un parcheggio interrato in via Panama, ricordato dall’interrogante, in un terreno di proprietà privata posto ai bordi del parco di Villa Ada e affacciato sulla strada, la competente Soprintendenza archeologica, chiamata ad esprimere il proprio parere, ha attivato la procedura di accertamento archeologico preliminare. I relativi sondaggi preliminari geologici hanno dato esito negativo, così come è stata costante l’assistenza archeologica durante l’esecuzione dei lavori …Anche la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il comune di Roma ha espresso il proprio parere favorevole, con la seguente indicazione «per la sistemazione dell’area scoperta dovrà essere redatto un progetto esecutivo ove vengano indicate le essenze da piantumare e venga fornita una relazione tecnica elaborata da un agronomo».“
1. Il Paesaggio delle ville, parchi e giardini storici è costituito da porzioni di territorio caratterizzate dalla presenza di ville, parchi e giardini storici che, all’interno dei provvedimenti di vincolo, siano menzionati isolatamente o in relazione ad un contesto paesistico più ampio, connotino il paesaggio o presentino un interesse pubblico per il valore storico e artistico delle composizioni architettoniche e vegetali.
2. Nel paesaggio dei parchi, ville e giardini storici sono individuate anche le ville, i parchi e giardini che, anche non rientrando all’interno dei provvedimenti di vincolo, pure si distinguono per l’interesse storico artistico e naturalistico e connotano il paesaggio. 3. In tale ambito di paesaggio, ove cogente, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 49 delle norme.
4. La tutela è volta al mantenimento e conservazione patrimonio naturale e culturale e architettonico storico. 5. Per tale paesaggio costituiscono riferimento per la valutazione di compatibilità paesaggistica le presenti ulteriori prescrizioni.
Tabella B Parchi, ville e giardini storici – Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela
a sinistra Tipologie di interventi di trasformazione per uso
a destra obiettivo specifico di tutela e disciplina
[5] Estratto dalla Proposta di delibera 194a Proposta
Livello -1. -parcheggio pertinenziale di circa 170 posti auto , sala video, locali tecnici + un campo basket e pallavolo
Livello 0 – parcheggio pubblico per circa 30 posti auto; piscina mq 12,50×25,00 e vasca per la fisioterapia di dimensioni, zona fitness comprendente una sala corsi e la sala crossfit; Luiss Sport Lab (116 mq); servizi connessi (spogliatoi e i servizi igienici) per 673 mq totali; + tribune per 400 spettatori per pallavolo/basket, e servizi connessi al campo da pallavolo/basket ( spogliatoi, servizi igienici e hall per gli spettatori.
Livello + 1: sala polifunzionale (575 mq),-secondo piano del parcheggio ad uso pubblico per 20 posti auto; centro di fisioterapia con palestra e box, spogliatoi atleti e home + servizi complementari (Club House).
Livello +2 rispetto a Via Panama: altri spogliatoi circa 230 mq.
Inoltre sono presenti: un campo polivalente con gradonate, campo da beach volley e tre campi da padel per una superficie totale di circa 9.400 mq., insieme a collegamenti verticali emergenti in coperturae a un tetto verde sulle coperture dei volumi sottostanti;
[6] vedi punto 5 dello schema di intesa: 5 – La proposta progettuale rispetto alle finalità della tutela
[7] vedi nota 4 Articolo 31 Parchi, ville e giardini storici
[8] vedi NTA Norme PTPR Lazio approvato aprile 2021
CAPO V Interventi particolari
Articolo 49 Interventi su ville, parchi e giardini storici
1. Ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera b), del Codice sono vincolati le ville, i giardini e i parchi che, ancorché non tutelati dalle disposizioni della parte II del Codice, si distinguono per la loro non comune bellezza.
2. Nella categoria di beni paesaggistici di cui al comma 1 rientrano le ville, i parchi ed i giardini menzionati isolatamente o in relazione ad un contesto paesistico più ampio, che connotano il paesaggio o presentano un interesse pubblico per il valore storico e artistico delle composizioni architettoniche e vegetali e che siano oggetto di specifica dichiarazione di notevole interesse pubblico o comunque compresi all’interno degli ambiti dichiarati di notevole interesse pubblico.
3. Sui beni di cui al comma 2 sono ammessi esclusivamente interventi di conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria – con esclusione della totale demolizione con o senza ricostruzione – ed il restauro.
4. Ai fini della valutazione di compatibilità paesaggistica per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 146 del Codice i progetti sono corredati di una relazione sui criteri di intervento conformi ai principi ed alle prescrizioni contenute nella Carta del Restauro del 1964 e nella circolare del Ministero della pubblica istruzione 6 aprile 1972, n. 117.
5. Interventi diversi da quelli di cui al comma 3 possono essere effettuati esclusivamente con progetti concordati d’intesa fra Comune, Regione e Ministero per i beni e le attività culturali e del Turismo; la Regione aderisce all’intesa tramite deliberazione di Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente, il Comune tramite deliberazione di Consiglio comunale; l’intesa deve sottendere finalità pubbliche e/o di interesse pubblico e non ha efficacia urbanistica.
[9] vedi Schema di Intesa punto 8
8 – I contenuti qualificanti dell’Intesa
L’intervento persegue le seguenti finalità pubbliche e di interesse pubblico:
Per quanto riguarda la tutela paesaggistica assicura la visuale verso la Villa Ada migliorando la visuale e la percezione del bene di notevole interesse culturale dalla strada pubblica di Via Panama e dal Parco Pubblico Yitzhak Rabin.
Sempre per quanto riguarda la tutela paesaggistica all’intervento si associa il recupero e la riqualificazione dell’area marginale al muro di cinta di Villa Ada oggi pressoché irraggiungibile e resa invisibile per la presenza di vegetazione infestante.
Per quanto riguarda l’interesse pubblico di livello urbano e metropolitano migliora l’offerta di formazione universitaria presente nella città di Roma e conseguentemente anche l’attrattività internazionale della stessa città.
Per quanto riguarda l’interesse pubblico di livello locale aumenta la dotazione di verde pubblico, parcheggi pubblici e, attraverso specifica convenzione con il Municipio, anche la dotazione di attrezzature sportive aperte ai bambini e ragazzi dei quartieri limitrofi.
[10] 8 marzo 2024 In riscontro alle richieste di accesso agli atti protocollate da Carteinregola, il Provveditorato interregionale per le le opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Dipartimento per la programmazione e l’attuazione urbanistica di Roma Capitale – PAU comunicano che:”… alla luce delle novità legislative introdotte dall’art. 38:”Localizzazione e approvazione del progetto delle opere” del Dgls 36/2023 non è più possibile portare avanti la procedura della Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 3 del DPR 383/1994 per l’intervento in oggetto . E che:”… non rientrando l’intervento in oggetto nell’ambito di applicazione della procedura della localizzazione e approvazione del progetto delle opere pubbliche, la relativa istruttoria avviata dal Provveditorato deve essere revocata“… Pertanto, scrive, il PAU:”…la proposta di deliberazione di Assemblea capitolina (approvata dal PAU e dalla Giunta Capitolina a novembre 2023 – ndr) non può più proseguire l’iter”…Nota Registro Ufficiale n. 6639 del 22.02.2024.
NOTE CRONOLOGIA
[1°]Decreto del Ministro Pubblica Istruzione del 27 Aprile 1954 (Gazzetta Ufficiale n. 112 del 17-05-1954) e successiva ratifica della Regione Lazio (Deliberazione n. 8 del 14-01-2014)scarica Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1954
[2°] Vedi Scarica l’ordinanza commissariale n. 129 del 27/11/08 con cui si approva il piano urbano parcheggi per Roma Capitale e l’espunzione del PUP a via Panama.
[3°] legge 122/1989 “Legge Tognoli”
[4°] Rep. 45508 Racc. 15446
[5° ] (dalla sentenza Consiglio di Stato, sentenza n. 14 2 gennaio 2018, sulla riparametrazione del vincolo paesistico ‘Villa Ada’) la nota Regione Lazio segnala «la graficizzazione sulla tavola B24 del PTPR risulta conforme a tale planimetria originale escludendo l’area tra la via Omissis e via Omissis, inclusa invece nella declaratoria. Al riguardo si segnala che la stessa perimetrazione è contenuta nella tavola E1 B ambito 15 di Roma del PTP 15/8 Valle del Tevere adottato nel 1998 e approvato nel luglio 2006». All’esito di tale approfondimento, la direzione urbanistica trasmetteva sia alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici sia alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma lo stralcio della Tavola B.24 del P.T.P.R. contenente la ricognizione dei beni paesaggistici relativi alla zona in questione, al fine di consentire alle suddette amministrazioni statali «le necessarie verifiche e determinazioni in merito all’esatta perimetrazione dell’area da ritenere di notevole interesse pubblico».
[6°] R.G. 10/41591-PM pendente innanzi al Tribunale Penale di Roma
[7]Sezione Penale III con sentenza 1996 Registro Generale 09019/2011
[8] Determinazione dirigenziale n. 1000 del 7 maggio 2014 Prot. 45217
[9]Determinazione dirigenziale n. 3999 del 14.10.2014
[10] Sentenza del TAR del Lazio Sezione Prima Quater N. 00819/2015 REG.PROV.COLL. N. 08763/2014 REG.RIC.
[11] Verbale di accertamento dello stato dei luoghi riguardante la persistenza dell’abuso. VB/2015/17778/RHBEA del 13 marzo 2015. – Provvedimento n. CB/528/2015 del 16 marzo 2015 – atto n. 705 del 2 aprile 2015
[14° ]Sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza 27 settembre 2016, n. 3977, N. REG.PROV.COLL. N. 02789/2015 REG.RIC. Pubblicata il 27/09/2016
[15°] 08/08/1997 Deliberazione 165 Comune di Roma Abrogazione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 325 del 26 ottobre 1993, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, relativa a «Criteri e procedure ai fini della attuazione della normativa ex art. 9, 1° comma legge 122/89». Ridefinizione dei criteri e delle procedure per l’attuazione dell’art. 9 della legge 122/89, così come integrato dal punto 90 dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. (Protocollo N. 1963 del 23/04/1997) scarica la Deliberazione (la delibera stabilisce una nuova procedura per la realizzazione di parcheggi pertinenziali in seguito alle lamentele degli operatori: …Che, in tale deliberazione [quella modificata, approvata dal Commissario Straordinario, aderente allo spirito della legge 122/89] si prevede che l’autorizzazione edilizia rilasciata per la costruzione di parcheggi, ai sensi della suddetta normativa, è sospensivamente condizionata alla produzione da parte dei titolari dell’autorizzazione medesima degli atti formali di vendila registrati e trascritti, contenenti la costituzione del vincolo di pertinenzialità, senza i quali non può darsi inizio ai lavori;Che, in fase attuativa della predetta norma, la menzionata condizione è risultata di difficile applicazione, sia perché gli atti relativi ad immobili ancora da realizzare non sono tra scrivibili, sia perché gli operatori del settore, pressoché nella loro generalità, hanno rappresentato le insormontabili difficoltà pratiche di reperire acquirenti di un bene immobile ancora non realizzato;…”
[16°] N. 01098/2017 REG.PROV.COLL. N. 08324/2015 REG.RIC.
NTA PTPR adottato 2008 art. 38 (protezione delle aree boscate)
Comma 5 Nei casi di errata o incerta perimetrazione, il Comune certifica la presenza del bosco, così come individuato nel comma 3* e accerta se la zona sia stata percorsa dal fuoco o sia soggetta a progetti di rimboschimento. La certificazione è resa con atto del responsabile del procedimento sulla base della relazione di un agronomo o tecnico abilitato ovvero del parere del corpo forestale dello Stato.
*Comma 3 Si considerano boschi:
a) i terreni di superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati coperti da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento;
b) i castagneti da frutto di superficie non inferiore a 5 mila metri quadrati, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento;
c) gli appezzamenti arborati isolati di qualunque superficie, situati ad una distanza, misurata fra i margini più vicini, non superiore a 20 metri dai boschi di cui alla lettera a) e con densità di copertura delle chiome a maturità non inferiore al 20 per cento della superficie boscata.
Nelle NTA del PTPR approvato definitivamente nell’aprile 2021 il comma è stato parzialmente modificato:
PTPR vigente Art. 39
comma 5. Nei casi di errata o incerta perimetrazione, nonché in presenza di difformità tra i territori interessati da bosco e quelli individuati su cartografia adottata dalla Regione, i comuni accertano l’effettiva destinazione del territorio, con riferimento alla definizione di bosco di cui ai commi 1, 2, 3, e 4; in esito all’accertamento, certificano la presenza o meno del bosco, l’esatta perimetrazione e se la zona è stata percorsa dal fuoco o è soggetta a progetti di rimboschimento.
[19°] Con provvedimento del 15.07.2019 prot. n. QL/55026
[20°]prot. DTA n. QL/53347/19
[21°] con nota del 29 maggio 2023, prot. n. 583217
[22°] nota prot. 32734 del 28.09.2021, acquisita al protocollo regionale n. 774416 del. 29.09.2021,trasmette gli atti ed elaborati el progetto (Dalla DGR Lazio BUR 12/10/23)
[23°] Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’articolo 14 bis della legge 241/1990, finalizzata all’acquisizione dei pareri secondo la procedura di cui all’articolo 3 del DPR 383/1994
[24°] Nota prot. 48316-P del 29.10.2021 Acquisita con ACG Nota prot. 3896 del 24.01.2024 e 37004-A del 08.07.2024
[25° ]progetto aggiornato trasmesso con nota n. 37951 del 08.11.2022, acquisita al protocollo regionale n. 1113825 del 09.11.2022) (Da DGR regionale)
[26°] Nota Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Prot. 58486-P del 22.12.2024
[27°] Nota prot. 4538-P del 29/01/24 Acquisita con ACG Nota prot. 3896 del 24.01.2024 e 37004-A del 08.07.2024.
[28°], con nota prot. 13181 del 11.04.2023, acquisita al protocollo regionale n. 408944 del 13.04.2023, al fine di concordare l’intesa di cui all’articolo 49, comma 5, del PTPR fra Comune, Regione e Ministero della Cultura (già Ministero per i beni e le attività culturali e del Turismo)
[29°] Informazione acquisita dalla Nota Regine Lazio del 10 ottobre 2024
[30°] con nota protocollo 910885 del 16.08.2023,
[31°] Firmano la lettera Rita Paris Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, Maria Teresa Carani, Associazione Amici di Villa Ada, Riccardo Varanini Associazione Artù, Stefano Zuppello Associazione VAS Verdi, Ambiente e Società, Pino Galeota CILD (Centro d’iniziativa per la legalità democratica), Elio Rosati, Cittadinanzattiva Lazio APS, Ferdinando Caprioglio e Maria Spina Comitato Panama Verbano, Vittorio Alvino, Fondazione Openpolis ETS, Oreste Rutigliano, Italia Nostra Sezione di Roma, Lorenzo Grassi, Osservatorio Sherwood
[32°]. Infatti dalla nota si apprende che:“…In riferimento al procedimento di derubricazione del vincolo boschivo di cui all’oggetto, connota del 15 luglio 2019, prot. n. 55026, acquisita agli atti nella medesima data, con prot. n. 556423, Roma Capitale ha certificato l’errata perimetrazione dell’area boscata distinta catastalmente al Foglio 544, Particelle 2, 3 e 408.Relativamente alla “attività di programmazione, pianificazione e controllo”, ai sensi dell’art. 39comma 6 delle Norme del PTPR, con nota del 29 maggio 2023, prot. n. 583217, la scriventestruttura ha chiesto all’Amministrazione Comunale documentazione integrativa.… OMISSIS……La scrivente struttura, per quanto di competenza, verificata la completezza della documentazione trasmessa dall’Amministrazione Comunale, valuta la richiesta di rettifica del perimetro dell’area boscata, secondo le procedure previste dalla Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 e ss.mm.ii., nel rispetto degli artt. 143 comma 2 e 156 comma 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.“