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Via Panama: ma il vincolo boschivo è stato davvero derubricato?

a cura del Gruppo di Lavoro Urbanistica

Pubblichiamo un importante aggiornamento sulla vicenda del progetto di un complesso sportivo dell’università privata LUISS a via Panama, già affrontata nell’articolo del 21 gennaio scorso, a seguito della documentazione acquisita tramite un’istanza di accesso civico generalizzato, da cui sono sorte ulteriori domande di chiarimento alle Amministrazioni coinvolte che abbiamo inviato insieme ad altre associazioni.

Avevamo appreso a gennaio dalla 194a Proposta (Delibera di Giunta Capitolina n. 103 del 30 novembre 2023) (1) pubblicata sul sito di Roma Capitale tra le proposte di Deliberazione che andranno al voto dell’Assemblea Capitolina, dell’esistenza di uno Schema d’intesa tra Ministero della Cultura, Regione Lazio, Roma Capitale e Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” (LUISS) che prevede la realizzazione a via Panama, nelle adiacenze del campus di Viale Romania, un centro sportivo polifunzionale con piscina, palestre e parcheggi destinato agli studenti del campus.

Avevamo illustrato nell’ articolo del 21 gennaio scorso (2) le nostre preoccupazioni e perplessità sulla proposta progettuale che prevede di realizzare edificazioni in un’area vincolata che ricade completamente all’interno del perimetro del comprensorio di Villa Ada-Monte Antenne e che risulta soggetta alle prescrizioni del PTPR con la classificazione “Parchi, Ville e  Giardini Storici” (Tav. A- Sistemi ed Ambiti del Paesaggio) e “Beni singoli: naturali, geologici, ville, parchi e giardini; Beni d’insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche; protezione delle aree boscate (Tav. B- Beni Paesaggistici).

Foto: Evidenziata in rosso l’area di cantiere interessata dal progetto LUISS

Nella documentazione acquisita tramite accesso civico pochi giorni fa presso il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale (3), abbiamo trovato un documento protocollato nel maggio 2019 presso lo stesso Dipartimento nel quale la proprietà dell’area interessata dal progetto LUISS chiedeva l’“affrancazione del vincolo boschivo” esistente sull’area, a cui faceva seguito un altro documento, Nota prot. QL/55026 datato 15 luglio 2019, trasmesso alla proprietà e per conoscenza alla Regione Lazio, nel quale il Dipartimento Tutela Ambientale rispondeva che a seguito di un sopralluogo tecnico effettuato nell’area del cantiere abbandonato dopo il sequestro giudiziario, si certificava che l’area non rientrava nei parametri stabiliti per la definizione del bosco, al contrario di quanto erroneamente riportato dal P.T.P.R. tavola B della Regione Lazio(4) .

Nella documentazione trasmessa a Carteinregola, tuttavia,  non è presente alcun documento che, facendo seguito alla nota citata, indichi che tale affrancazione del vincolo boschivo sia poi effettivamente avvenuta e, consultando le Tavole del PTPR vigente, non abbiamo individuato alcuna modifica in tal senso.

Nello Schema d’Intesa citato tra Ministero della Cultura, Regione Lazio, Roma Capitale e LUISS (5), all’articolo 3, si legge invece che nell’area oggetto dell’intervento il vincolo (boschivo) è stato derubricato con provvedimento del 15.07.2019 prot. QL/55026 del Dipartimento Tutela Ambiente (DTA) di Roma Capitale in quanto priva di vegetazione arborea (6) ma si tratta della stessa nota del Diparitmento Ambiente, che, come abbiamo visto, si riferisce a una mera certificazione dello stato di fatto.

Carteinregola, ha quindi inviato insieme ad altre associazioni e comitati, una lettera formale alla Soprintendenza Speciale di Roma, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, al Presidente, alla Giunta e al Consiglio della Regione Lazio, al Sindaco, alla Giunta e ai Consigileri Capitolini, alla Sovrintendenza Capitolina e alla Presidente e al Consiglio del Municipio II per far rilevare che:

–             nell’area interessata dal progetto LUISS nel 2010 sono stati avviati lavori interrotti per un sequestro penale per la mancanza degli adeguati titoli autorizzativi; in seguito l’intervento è stato oggetto di alterne sentenze della giustizia penale e della giustizia amministrativa, che si sono espresse in modo contrapposto nell’interpretazione della Legge 122/89 (la “legge Tognoli”, che consente deroghe e facilitazioni per la realizzazione di parcheggi pertinenziali privati): dopo le sentenze del Tribunale e della Corte d’appello, e una sentenza della Cassazione sulla misura cautelare, che hanno ritenuto che i lavori del parcheggio avrebbero dovuto essere supportati da un Permesso di Costruire e non da una semplice Dichiarazione di Inizio Attività, il giudizio è stato confermato anche da una sentenza del TAR Lazio sul ricorso della proprietà avverso un ordine di ripristino dei luoghi, ma il Consiglio di Stato del 2016 ha ribaltato la sentenza del TAR, mentre il giudizio penale si è concluso nel 2017 per prescrizione del reato con la conseguente revoca dell’ordine di demolizione.

NOTA 10 novembre 2024: nella lettera, non essendo a conoscenza del ricorso amministrativo e della sentenza del Consiglio di Stato, avevamo ipotizzato l’inerzia del Comune nell’imporre al privato il ripristino dei luoghi, mentre proprio una determina dirigenziale del Comune che ordinava il ripristino è stata oggetto, prima del ricorso al TAR, che ha respinto il ricorso, e poi del CdS, che l’ha invece accolto (7)

Ha inoltre chiesto se sia stato emesso (o sia in fase di emissione) da parte della Regione Lazio apposito atto o provvedimento di derubricazione del vincolo sull’area interessata dal progetto della LUISS  e se la Nota prot. QL/55026/2019  del Dipartimento Tutela Ambientale  citata  da LUISS nello  Schema d’Intesa possa essere intesa come  provvedimento  di derubricazione del vincolo boschivo dell’area,  considerando che, a quanto ci risulta, il Dipartimento  comunale non è competente per modificare  vincoli posti dalla Regione.

Carteinregola ha infine sottolineato che procedere alla derubricazione del vincolo boschivo di un’area dove il verde e il bosco sarebbero dovuti essere recuperati e ripristinati come, da anni, chiedono i cittadini, costituirebbe un grave precedente in contrasto con l’articolo 9 della Costituzione che tutela il Paesaggio.

 Il tema non riguarda infatti solo la tutela di un’area che rientra nel perimetro della Villa storica, ma la difesa delle regole poste a tutela del patrimonio collettivo – anche di proprietà privata, se si trova in un’area vincolata – che sono una conquista democratica e che servono a preservare quello che ci è stato tramandato dalle generazioni precedenti e che dobbiamo riconsegnare alle generazioni future.

La lettera è stata condivisa e sottoscritta da: Rita Paris Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, Maria Teresa Carani, Associazione Amici di Villa Ada, Riccardo Varanini Associazione Artù, Stefano Zuppello Associazione VAS Verdi, Ambiente e Società, Pino Galeota CILD (Centro d’iniziativa per la legalità democratica), Elio Rosati, Cittadinanzattiva Lazio APS, Ferdinando Caprioglio e Maria Spina Comitato Panama Verbano, Vittorio Alvino, Fondazione Openpolis ETS, Oreste Rutigliano, Italia Nostra Sezione di Roma, Lorenzo Grassi, Osservatorio Sherwood

In calce alcune foto che evidenziano lo stato dell’area antecedente lo sbancamento per il parcheggio dalle quali risulta evidente la presenza di alberature, prato e cespugli.

Foto aerea da google Earth (2003)
Foto aerea da google Earth (2006)
Foto aerea da google Earth (2009)

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

27 febbraio 2024 (ultima modifica 10 novembre 2024)

per i dettagli della vicenda vedi Via Panama Cronologia e materiali)

Note:

(1) Schema d’intesa tra Ministero della Cultura, Regione Lazio, Roma Capitale e Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli”, ai sensi dell’articolo 49, comma 5, del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale per la realizzazione di un complesso sportivo polifunzionale con parcheggi, servizi connessi e complementari in Roma, via Panama, adiacente la sede centrale della LUISS di viale Romania 32. Scarica il documento a questo link:

(2) Via Panama, un centro sportivo in una Villa storica, un pericoloso precedente. Leggi l’ articolo del 21 gennaio 2024 a cura del gruppo di lavoro urbanistica di Carteinregola https://www.carteinregola.it/index.php/via-panama-un-centro-sportivo-in-una-villa-storica-un-pericoloso-precedente/

(3) Documentazione pervenuta via PEC in data 20 febbraio 2024 dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale (Nota Prot. QL/12031/2024) a seguito di istanza di accesso civico generalizzato (Nota Prot. QL/2093/2024 – Rep. 385).

(4) dalla Nota Prot. QL/2019/40272 “… si CERTIFICA che l’area in questione, non rientra nei parametri stabiliti per la definizione del bosco dalla Legge Regionale n. 24 del 06/07/1998, dal D.Lgs n 27 del 18/05/2001 e successiva Legge Regionale n. 39 del 28/10/2002 e dal relativo regolamento di Attuazione n. 7/b del 18/04/2002, al contrario di quanto erroneamente riportato dal P.T.P.R. tavola B della Regione Lazio”.

(5) Vedi Nota 1

(6) (…) 3 La conseguente disciplina del PTPR Di conseguenza, l’intero compendio immobiliare interessato dall’intervento risulta soggetto alle prescrizioni del PTPR …protezione delle aree boscate [vincolo derubricato con provvedimento del 15.07.2019 prot. QL/55026 del Dipartimento Tutela Ambiente (DTA) di Roma Capitale in quanto priva di vegetazione arborea];

(7) Sintesi delle vicende giudiziarie

29 Dicembre 2010: il Gip (Giudice Indagini Preliminari] emette decreto di sequestro preventivo (in relazione al reato previsto dall’art.44, lett.b) del D.P.R. 6 gennaio 2001, n.380, concernente il cantiere edile della società del primo proprietario, per la realizzazione di parcheggi sotterranei (fonte: sentenza del TAR del 2015)

8 febbraio 2011: il Tribunale di Roma conferma il sequestro preventivo disposto dal GIP(fonte: sentenza del TAR del 2015) i rappresentanti legali della ditta proprietaria  propongono ricorso avverso tale decisione

16 novembre 2011: la Corte di Cassazione “rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali”. Nella sentenza si afferma il principio in base al quale: “la realizzazione di parcheggi in forza del regime agevolato previsto dall’art.9 della legge n.122 del 1989 può avvenire ad opera di terzi e in aree anche non limitrofe a quelle ove insistono gli immobili a condizione che detti immobili siano individuati al momento di presentazione della DIA  così da assicurare in concreto l’esistenza di una relazione pertinenziale tra i parcheggi e le singole unità”. Il mancato rispetto di tale condizione esclude l’intervento dall’ applicazione del regime di favore previsto dalla legge n. 122 del 1989”, compreso il ricorso a una semplice DIA. Per la Cassazione i lavori avrebbero dovuto essere supportati da un Permesso di Costruire. (fonte: pubblicazione su Guida al Diritto – settimanale di documentazione giuridica de Il Sole 24 Ore]

8 ottobre 2013:il Tribunale penale di Roma condanna il titolare della proprietà a una penasospesa con la condizionale) e a un’ammenda per “aver iniziato lavori edili, in assenza del permesso di costruire, finalizzati alla realizzazione di un parcheggio interrato ritenuto non pertinenziale, disposto su due piani, per complessivi 497 box e posti auto” (fonte: sentenza del TAR del 2015) Il titolare ricorre in Appello

14 Ottobre 2014: il Comune emana una Determinazione dirigenziale recante irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria per realizzazione di opere abusive – rimozione o demolizione e ripristino dello stato dei luoghi (fonte: sentenza del TAR del 2015)La proprietà avanza ricorso al TAR del Lazio avverso la Determinazione dirigenziale con l’ordine di demolizione

19 gennaio 2015: la Sentenza del TAR del Lazio respinge il ricorso della proprietà avverso l’ordine di demolizione ribadendo le motivazioni già adottate dalla Cassazione sulle procedure seguite dalla proprietà scarica la sentenza. La proprietà impugna la sentenza del TAR al Consiglio di Stato

27 maggio 2015: la Corte di Appello di Roma conferma la sentenza del Tribunale Penale di Roma del 8 ottobre 2013 di condanna del titolare.Il titolare propone ricorso presso la Cassazione

12 maggio 2016 la Sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata il 27 settembre 2016, riforma la sentenza del TAR Lazio del 19 gennaio 2015 e accoglie il ricorso della prima proprietà per l’annullamento della determina di demolizione e ripristino dell’area, contraddicendo le motivazioni delle sentenze della Cassazione, del tribunale e della Corte d’appello e del TAR del Lazio riguardo l’interpretazione della Legge Tognoli e quindi riguardo al titolo edilizio necessario per la realizzazione del parcheggio Nella motivazione: L’ordinanza di riduzione in pristino, limitandosi ad affermare la mancata dimostrazione della pertinenzialità dei parcheggi e a richiamare un accertamento tecnico datato 24 marzo 2014, peraltro non allegato, sarebbe del tutto sfornita di motivazione, non essendo state esplicitate le puntuali valutazioni che si sarebbero rese necessarie alla luce sia del lungo lasso di tempo decorso dalla conoscenza da parte dell’amministrazione dell’avvio della realizzazione dell’opera (quattro anni), sia del legittimo affidamento maturato in capo alla società nel conformarsi a quanto stabilito dalla stessa amministrazione comunale con la deliberazione, di carattere generale, n. 165 del 1997, peraltro e contraddittoriamente tutt’ora vigente) La sentenza annulla, per l’effetto, la determinazione dirigenziale di Roma Capitale n. 1000 del 7 maggio 2014, che aveva a suo tempo accertato l’abusività dell’intervento edilizio oggetto dei provvedimenti che ordinavano la demolizione del parcheggio interrato (fonte Sentenza del CdS)

17 gennaio 2017: In seguito alla sentenza del CdS il TAR del Lazio  annulla il provvedimento del 16 marzo 2015, con il quale Roma Capitale ha comminato alla ricorrente la sanzione amministrativa pecuniaria  e il successivo atto che ha ingiunto la rimozione o demolizione d’ufficio degli interventi stessi, con la motivazione che poichè la sentenza del Consiglio di Stato del 2016  il Consiglio di Stato, Sezione V , con sentenza 27 settembre 2016, n. 3977, ha riformato la sentenza del TAR annullando la determinazione dirigenziale di Roma Capitale che aveva ordinato la demolizione del parcheggio interrato, “i provvedimenti oggetto dell’odierna controversia…si pongono in rapporto di consequenzialità immediata, diretta e necessaria con la presupposta determinazione n. 1000/2014, di cui è stata accertata, come sopra, l’illegittimità”.

10 novembre 2017, con sentenza della III Sezione Penale la Suprema Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza – a carico del titolare della prima proprietà – “per essersi il reato estinto per prescrizione e, conseguentemente, dispone “la revoca dell’ordine di demolizione

*08/08/1997     Deliberazione 165   Comune di Roma      Abrogazione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 325 del 26 ottobre 1993, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, relativa a «Criteri e procedure ai fini della attuazione della normativa ex art. 9, 1° comma legge 122/89». Ridefinizione dei criteri e delle procedure per l’attuazione dell’art. 9 della legge 122/89, così come integrato dal punto 90 dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
(Protocollo N. 1963 del 23/04/1997) scarica la Deliberazione 

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