Via Panama, un centro sportivo in una Villa storica, un pericoloso precedente
Autore : Redazione
*Aggiornamento del 10 novembre 2024
In seguito a nuovi approfondimenti sulle vicende giudiziarie relative alla precedente proprietà dell’area che aveva iniziato la realizzazione del parcheggio, siamo venuti a conoscenza di una determina del Comune con l’ordine di ripristino dei luoghi, poi oggetto di un ricorso del privato, prima al TAR, che lo ha respinto, e poi del CdS nel 2016, che l’ha invece accolto, mentre l’iter penale si è concluso nel 2017 “per essersi il reato estinto per prescrizione” e, conseguente disposizione della revoca dell’ordine di demolizione, (nelle note degli aggiornamenti le tappe giudiziarie della vicenda) (7*)
*Aggiornamento dell’8 marzo 2024
Riteniamo importante rendere noto che in riscontro alle richieste di accesso agli atti protocollate da Carteinregola, il Provveditorato interregionale per le le opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (1*) e il Dipartimento per la programmazione e l’attuazione urbanistica di Roma Capitale – PAU (2*) hanno comunicato via PEC all’Associazione Carteinregola che:”… alla luce delle novità legislative introdotte dall’art. 38 :” Localizzazione e approvazione del progetto delle opere” del Dgls 36/2023 (3*) non è più possibile portare avanti la procedura della Conferenza dei Servizi (4*) ai sensi dell’art. 3 del DPR 383/1994 per l’intervento in oggetto (5*). …. E che:”… non rientrando l’intervento in oggetto nell’ambito di applicazione della procedura della localizzazione e approvazione del progetto delle opere pubbliche, la relativa istruttoria avviata dal Provveditorato deve essere revocata“… Pertanto, scrive, il PAU:”…la proposta di deliberazione di Assemblea capitolina (approvata dal PAU e dalla Giunta Capitolinaa novembre 2023 – ndr) (6*) non può più proseguire l’iter”…
Via Panama, un centro sportivo in una Villa storica, un pericoloso precedente
(articolo 21 gennaio 2024) A breve l’Assemblea Capitolina dovrà votare una Proposta di deliberazione che prevede l’approvazione di uno “Schemad’intesa tra Ministero della Cultura, Regione Lazio, Roma Capitale e Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli”, per la realizzazione di un complesso sportivo polifunzionale con parcheggi e servizi connessi e complementari in Roma, a via Panama, nel II Municipio (1).
L’area, di proprietà privata, si trova in una propaggine di Villa Ada, all’interno del perimetro che il Piano Regolatore Generale (PRG) e soprattutto il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), individuano come “Villa Storica”,soggetta a stringenti tutele paesaggistiche.
Da molti anni Carteinregola segue le vicende di questa collinetta verde, dove nel 2010 era cominciato lo scavo per la realizzazione di un parcheggio interrato, con sbancamento e palificata, poi oggetto di sequestro per la mancanza degli adeguati titoli autorizzativi (7*) e successivamente lasciato in abbandono per anni.
Ora la proposta avanzata dalla Università non statale riconosciuta (di “risistemare” lo sbancamento costruendoci dentro, cioè riempiendo di cubature il dislivello per realizzare un complesso sportivo polifunzionale su una “Superficie Lorda di Pavimento (SLP) di mq 5.660,65” a cui si aggiungono “servizi complementari (Club House) per una SLP di mq 702,14″(3) è stata oggetto di uno Schema di intesa tra Ministero della Cultura, Regione Lazio, Roma capitale e LUISS, già approvato dalla Giunta della Regione Lazio (4) e arrivato alla Commissione Urbanistica capitolina, che ne ha cominciato la trattazione il 16 gennaio 2024(5).
Nello Schema di intesa, se da un lato si precisa che “l’intero complesso risulta di fatto completamente ipogeo e garantisce la veduta del quadro naturale di singolare bellezza costituito dalla meravigliosa vegetazione arborea del comprensorio di Villa Ada – Monte Antenne“, e che “L’unica impronta edificata fuori terra è solo quella della copertura delle scale che emergono di 3 m rispetto alla quota del piano di campagna circostante“, dall’altro si fa presente che “la Villa Ada in corrispondenza dell’area d’intervento è delimitata da via del Canneto che si trova circa 10 metri più in alto rispetto a via Panama” (6) : se ne può desumere che il complesso sarebbe “completamente ipogeo” solo se visto dal lato più alto, mentre sul lato Via Panama sarebbe costituito (ma la descrizione non è sufficientemente esplicita) da un piano sotterraneo più un piano terra e due piani superiori.
Si tratterebbe quindi di una nuova costruzione, che non sostituisce nemmeno un’edificazione esistente, visto che nessun manufatto è presente nell’area, e, nello stesso Schema di Intesa si parla di “vuoto urbano” (7)
Il gruppo di lavoro urbanistica di Carteinregola ha inoltrato domanda di accesso agli atti per prendere visione del progetto, dei pareri preventivi rilasciati e dei passaggi procedurali previsti, e ha cominciato ad analizzare tutti gli aspetti della Proposta, nell’ottica di realizzare un dossier che approfondisca le varie implicazioni tecniche e normative. (il dossier è stato poi pubblicato il 9 novembre 2024 vedi Via Panama Cronologia e materiali)
Tuttavia vogliamo segnalare già da subito quello che a nostro avviso è un inspiegabile rimando allo stesso Piano Paesaggistico – “ai sensi dell’articolo 49, comma 5, del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale“(8) – inserito sin nel titolo dello Schema di Intesa. Infatti non comprendiamo come un comma che, a una lettura nel contesto generale delle Norme Tecniche dovrebbe essere un’ulteriore garanzia per la tutela, possa invece essere utilizzato per derogare al principale articoloche contiene le dettagliate descrizioni delle Tipologie di interventi di trasformazione per uso e i relativi Obiettivi specifici di tutela e disciplinaper la tutela delle Ville Storiche, l’Art.31, che sia per gli impianti sportivi all’aperto che per quelli coperti consente “la conservazione degli impianti sportivi esistenti esclusivamente mediante manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e non ammette “ristrutturazioni né ampliamenti“, nè consente la “nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%“(9).
Dunque gli articoli 31 e 49 non possono essere strumentalmente separati come risulta dal testo delle Norme, e cioè il comma 5 dell’art. 49 non può che applicarsi solo per gli usi ammessi e consentiti nell’art. 31. Diversamente si tratterebbe chiaramente di una variante di deroga alle Norme del PTPR di volta in volta applicate alle più diverse destinazioni urbanistiche.
Riservandoci quindi di produrre una disamina approfondita dopo la lettura delle carte, chiediamo sin d’ora all’Assemblea Capitolina e a tutti gli enti preposti di non mandare avanti un progetto che contraddice i principi su cui è fondata la tutela, dal DM del 1954 al Codice dei Beni culturali e del Paesaggio al Piano Paesaggistico regionale, per realizzare un intervento il cui pubblico interesse è tutto da dimostrare, visto che, da quanto esposto nello Schema (10), oltre a riqualificare un’area degradata – che in realtà dovrebbe essere riqualificata con il ripristino dei luoghi – , migliorerebbe “l’offerta di formazione universitaria [a pagamento NDR ] presente nella città di Roma e conseguentemente anche l’attrattività internazionale della stessa città“, oltre ad “aumentare la dotazione di verde pubblico” – la riqualificazione dell’area tra il parco Rabin, Via del Canneto e la sede centrale della LUISS – a realizzare “un parcheggio pubblico“, e a fornire una “dotazione di attrezzature sportive aperte ai bambini e ragazzi dei quartieri limitrofi” attraverso “apposita convenzione con il Municipio“.
E vogliamo chiarire subito che in ballo non c’è solo la tutela di un’area che rientra nel perimetro della Villa storica, ma la difesa delle regole poste a tutela del patrimonio collettivo – anche di proprietà privata, se si trova in un’area vincolata – che sono una conquista democratica e che servono a preservare quello che ci è stato tramandato dalle generazioni precedenti e che dobbiamo riconsegnare alle generazioni future. Anche senza inoltrarci, per il momento, nelle argomentazioni tecniche, facciamo solo una domanda: sarebbe pensabile che un complesso sportivo o qualunque altro immobile potesse essere costruito ex novo (9) in un’area privata sull’Appia Antica?
Ebbene, se passasse il principio che, attraverso l’interpretazione proposta dallo Schema di Intesa del citato art. 49 comma 5 del PTPR, con un accordo Stato /Regione si possono bypassare i vincoli per permettere a privatidi realizzarenuove costruzioni – in nome di un supposto interesse pubblico – , il Codice dei beni culturali e tutte le regole poste a tutela del patrimonio storico e identitario della nazione, riconosciuto dall’art. 9 della Costituzione, diventerebbero rapidamente carta straccia.
E torneremmo a un’epoca che speravamo archiviata per sempre, in cui sulla propria proprietà ognuno poteva fare quello che voleva. E i ricchi di più.
Gruppo urbanistica di Carteinregola
21 gennaio 2024 (ultima modifica 7 novembre 2024)
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
Vedi anche Roma Today 18 gennaio 2024Oltre 200 posti auto, campi da basket, piscine e tribune. Ecco il progetto Luiss nel cuore dei Parioli L’ateneo privato ha grandi ambizioni per l’area che oggi è un cantiere di Valerio Valeri
Note aggiornamenti
(1) Nota Registro Ufficiale n. 6639 del 22.02.2024. Il Provveditorato interregionale per le le opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva indetto con Nota 32734 del 28/09/2021 una Conferenza dei Servizi (n. 657) su richiesta della LUISS per la realizzazione di un complesso sportivo polifunzionale con parcheggi, servizi connessi e complementari da realizzare in Roma Via Panama adiacente la sede centrale di Viale Romania, 32(2) Nota Prot. QI 45945 del 4 marzo 2024.(3) Cfr. articolo 38 nuovo codice degli appalti (Dgls 36/2023) entrato in vigore il 1 aprile 2023. https://www.codiceappalti.it/DLGS_36_2023/Articolo_38__Localizzazione_e_approvazione_del_progetto_delle_opere_/12643(4) Cfr. Articolo 3 del DPR 383/1994: Localizzazione delle opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici e mancato perfezionamento dell’intesahttps://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-04-18;383~art3 (5) Ricordiamo che l’intervento oggetto della Conferenza dei servizi riguarda la proposta di LUISS di realizzare un complesso sportivo polifunzionale con parcheggi, servizi connessi e complementari da realizzare in Roma Via Panama adiacente la sede centrale di Viale Romania, 32.
(6) Vedi Nota 1 in calce all’articolo del 21 gennaio 2024. Proposta di deliberazione che prevede l’approvazione di uno “Schemad’intesa tra Ministero della Cultura, Regione Lazio, Roma Capitale e Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli”, per la realizzazione di un complesso sportivo polifunzionale con parcheggi e servizi connessi e complementari in Roma, a via Panama, nel II Municipio
(7) Sintesi delle vicende giudiziarie
29 Dicembre 2010: il Gip (Giudice Indagini Preliminari] emette decreto di sequestro preventivo (in relazione al reato previsto dall’art.44, lett.b) del D.P.R. 6 gennaio 2001, n.380, concernente il cantiere edile della società del primo proprietario, per la realizzazione di parcheggi sotterranei (fonte: sentenza del TAR del 2015)
8 febbraio 2011: il Tribunale di Roma conferma il sequestro preventivo disposto dal GIP(fonte: sentenza del TAR del 2015) i rappresentanti legali della ditta proprietaria propongono ricorso avverso tale decisione
16 novembre 2011: la Corte di Cassazione “rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali”. Nella sentenza si afferma il principio in base al quale: “la realizzazione di parcheggi in forza del regime agevolato previsto dall’art.9 della legge n.122 del 1989 può avvenire ad opera di terzi e in aree anche non limitrofe a quelle ove insistono gli immobili a condizione che detti immobili siano individuati al momento di presentazione della DIA così da assicurare in concreto l’esistenza di una relazione pertinenziale tra i parcheggi e le singole unità”. Il mancato rispetto di tale condizione esclude l’intervento dall’ applicazione del regime di favore previsto dalla legge n. 122 del 1989”, compreso il ricorso a una semplice DIA. Per la Cassazione i lavori avrebbero dovuto essere supportati da un Permesso di Costruire. (fonte: pubblicazione su Guida al Diritto – settimanale di documentazione giuridica de Il Sole 24 Ore]
8 ottobre 2013:il Tribunale penale di Roma condanna il titolare della proprietà a una penasospesa con la condizionale) e a un’ammenda per “aver iniziato lavori edili, in assenza del permesso di costruire, finalizzati alla realizzazione di un parcheggio interrato ritenuto non pertinenziale, disposto su due piani, per complessivi 497 box e posti auto” (fonte: sentenza del TAR del 2015) Il titolare ricorre in Appello
14 Ottobre 2014: il Comune emana una Determinazione dirigenziale recante irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria per realizzazione di opere abusive – rimozione o demolizione e ripristino dello stato dei luoghi (fonte: sentenza del TAR del 2015)La proprietà avanza ricorso al TAR del Lazio avverso la Determinazione dirigenziale con l’ordine di demolizione
19 gennaio 2015: la Sentenza del TAR del Lazio respinge il ricorso della proprietà avverso l’ordine di demolizione ribadendo le motivazioni già adottate dalla Cassazione sulle procedure seguite dalla proprietà scarica la sentenza. La proprietà impugna la sentenza del TAR al Consiglio di Stato
27 maggio 2015: la Corte di Appello di Romaconferma la sentenza del Tribunale Penale di Roma del 8 ottobre 2013 di condanna del titolare.Il titolare propone ricorso presso la Cassazione
12 maggio 2016la Sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata il 27 settembre 2016, riforma la sentenza del TAR Lazio del 19 gennaio 2015 e accoglie il ricorso della prima proprietà per l’annullamento della determina di demolizione e ripristino dell’area, contraddicendo le motivazioni delle sentenze della Cassazione, del tribunale e della Corte d’appello e del TAR del Lazio riguardo l’interpretazione della Legge Tognoli e quindi riguardo al titolo edilizio necessario per la realizzazione del parcheggio Nella motivazione: L’ordinanza di riduzione in pristino, limitandosi ad affermare la mancata dimostrazione dellapertinenzialità dei parcheggi e a richiamare un accertamento tecnico datato 24 marzo 2014,peraltro non allegato, sarebbe del tutto sfornita di motivazione, non essendo state esplicitate lepuntuali valutazioni che si sarebbero rese necessarie alla luce sia del lungo lasso di tempodecorso dalla conoscenza da parte dell’amministrazione dell’avvio della realizzazione dell’opera (quattro anni), sia del legittimo affidamento maturato in capo alla società nel conformarsi a quanto stabilito dalla stessa amministrazione comunale con la deliberazione, di carattere generale, n. 165 del 1997, peraltro e contraddittoriamente tutt’ora vigente) La sentenza annulla, per l’effetto, la determinazione dirigenziale di Roma Capitale n. 1000 del 7 maggio 2014, che aveva a suo tempo accertato l’abusività dell’intervento edilizio oggetto dei provvedimenti che ordinavano la demolizione del parcheggio interrato (fonte Sentenza del CdS)
17 gennaio 2017: In seguito alla sentenza del CdS il TAR del Lazio annulla il provvedimento del 16 marzo 2015, con il quale Roma Capitale ha comminato alla ricorrente la sanzione amministrativa pecuniaria e il successivo atto che ha ingiunto la rimozione o demolizione d’ufficio degli interventi stessi, con la motivazione che poichè la sentenza del Consiglio di Stato del 2016 il Consiglio di Stato, Sezione V , con sentenza 27 settembre 2016, n. 3977, ha riformato la sentenza del TAR annullando la determinazione dirigenziale di Roma Capitale che aveva ordinato la demolizione del parcheggio interrato, “i provvedimenti oggetto dell’odierna controversia…si pongono in rapporto di consequenzialità immediata, diretta e necessaria con la presupposta determinazione n. 1000/2014, di cui è stata accertata, come sopra, l’illegittimità”.
10 novembre 2017, con sentenza della III Sezione Penale la Suprema Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza – a carico del titolare della prima proprietà – “per essersi il reato estinto per prescrizione” e, conseguentemente, dispone “la revoca dell’ordine di demolizione
*08/08/1997 Deliberazione 165 Comune di Roma Abrogazione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 325 del 26 ottobre 1993, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, relativa a «Criteri e procedure ai fini della attuazione della normativa ex art. 9, 1° comma legge 122/89». Ridefinizione dei criteri e delle procedure per l’attuazione dell’art. 9 della legge 122/89, così come integrato dal punto 90 dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. (Protocollo N. 1963 del 23/04/1997) scarica la Deliberazione
Livello -1. -parcheggio pertinenziale di circa 170 posti auto , sala video, locali tecnici + un campo basket e pallavolo
Livello 0 – parcheggio pubblico per circa 30 posti auto; piscina mq 12,50×25,00 e vasca per la fisioterapia di dimensioni, zona fitness comprendente una sala corsi e la sala crossfit; Luiss Sport Lab (116 mq); servizi connessi (spogliatoi e i servizi igienici) per 673 mq totali; + tribune per 400 spettatori per pallavolo/basket, e servizi connessi al campo da pallavolo/basket ( spogliatoi, servizi igienici e hall per gli spettatori.
Livello + 1: sala polifunzionale (575 mq),-secondo piano del parcheggio ad uso pubblico per 20 posti auto; centro di fisioterapia con palestra e box, spogliatoi atleti e home + servizi complementari (Club House).
Livello +2 rispetto a Via Panama: altri spogliatoi circa 230 mq.
Inoltre sono presenti: un campo polivalente con gradonate, campo da beach volley e tre campi da padel per una superficie totale di circa 9.400 mq., insieme a collegamenti verticali emergenti in coperturae a un tetto verde sulle coperture dei volumi sottostanti;
(6) vedi punto 5 dello schema di intesa: 5 – La proposta progettuale rispetto alle finalità della tutela
(7) Tra i vari equivoci che riteniamo presenti nello Schema, vi è quello che l’intervento “risolverebbe” “questo grande manufatto urbano abbandonato, recuperandolo, riusandolo e riciclandolo senza ulteriore consumo di suolo” in quanto “Il progetto sfrutta esclusivamente lo scavo esistente senza alcun ampliamento“. Va ricordato però che il “manufatto” è una palificata perimetrale, realizzata, secondo varie sentenze penali, seppure poi annullate dalla sopraggiunta prescrizione, senza le necessarie autorizzazioni.
(8) vedi NTA Norme PTPR Lazio approvato aprile 2021
CAPO V Interventi particolari
Articolo 49 Interventi su ville, parchi e giardini storici
1. Ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera b), del Codice sono vincolati le ville, i giardini e i parchi che, ancorché non tutelati dalle disposizioni della parte II del Codice, si distinguono per la loro non comune bellezza.
2. Nella categoria di beni paesaggistici di cui al comma 1 rientrano le ville, i parchi ed i giardini menzionati isolatamente o in relazione ad un contesto paesistico più ampio, che connotano il paesaggio o presentano un interesse pubblico per il valore storico e artistico delle composizioni architettoniche e vegetali e che siano oggetto di specifica dichiarazione di notevole interesse pubblico o comunque compresi all’interno degli ambiti dichiarati di notevole interesse pubblico.
3. Sui beni di cui al comma 2 sono ammessi esclusivamente interventi di conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria – con esclusione della totale demolizione con o senza ricostruzione – ed il restauro.
4. Ai fini della valutazione di compatibilità paesaggistica per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 146 del Codice i progetti sono corredati di una relazione sui criteri di intervento conformi ai principi ed alle prescrizioni contenute nella Carta del Restauro del 1964 e nella circolare del Ministero della pubblica istruzione 6 aprile 1972, n. 117.
5. Interventi diversi da quelli di cui al comma 3 possono essere effettuati esclusivamente con progetti concordati d’intesa fra Comune, Regione e Ministero per i beni e le attività culturali e del Turismo; la Regione aderisce all’intesa tramite deliberazione di Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente, il Comune tramite deliberazione di Consiglio comunale; l’intesa deve sottendere finalità pubbliche e/o di interesse pubblico e non ha efficacia urbanistica.
(9) vedi NTA Norme PTPR Lazio approvato aprile 2021
Articolo 31 Parchi, ville e giardini storici
1. Il Paesaggio delle ville, parchi e giardini storici è costituito da porzioni di territorio caratterizzate dalla presenza di ville, parchi e giardini storici che, all’interno dei provvedimenti di vincolo, siano menzionati isolatamente o in relazione ad un contesto paesistico più ampio, connotino il paesaggio o presentino un interesse pubblico per il valore storico e artistico delle composizioni architettoniche e vegetali.
2. Nel paesaggio dei parchi, ville e giardini storici sono individuate anche le ville, i parchi e giardini che, anche non rientrando all’interno dei provvedimenti di vincolo, pure si distinguono per l’interesse storico artistico e naturalistico e connotano il paesaggio. 3. In tale ambito di paesaggio, ove cogente, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 49 delle norme.
4. La tutela è volta al mantenimento e conservazione patrimonio naturale e culturale e architettonico storico. 5. Per tale paesaggio costituiscono riferimento per la valutazione di compatibilità paesaggistica le presenti ulteriori prescrizioni.
Tabella B Parchi, ville e giardini storici – Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela
Tipologie di interventi di trasformazione per uso /obiettivo specifico di tutela e disciplina
(…)
(…)
(…)
(10) vedi Schema di Intesa punto 8
8 – I contenuti qualificanti dell’Intesa
L’intervento persegue le seguenti finalità pubbliche e di interesse pubblico:
Per quanto riguarda la tutela paesaggistica assicura la visuale verso la Villa Ada migliorando la visuale e la percezione del bene di notevole interesse culturale dalla strada pubblica di Via Panama e dal Parco Pubblico Yitzhak Rabin.
Sempre per quanto riguarda la tutela paesaggistica all’intervento si associa il recupero e la riqualificazione dell’area marginale al muro di cinta di Villa Ada oggi pressoché irraggiungibile e resa invisibile per la presenza di vegetazione infestante.
Per quanto riguarda l’interesse pubblico di livello urbano e metropolitano migliora l’offerta di formazione universitaria presente nella città di Roma e conseguentemente anche l’attrattività internazionale della stessa città.
Per quanto riguarda l’interesse pubblico di livello locale aumenta la dotazione di verde pubblico, parcheggi pubblici e, attraverso specifica convenzione con il Municipio, anche la dotazione di attrezzature sportive aperte ai bambini e ragazzi dei quartieri limitrofi.
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