Il video del webinar L’Italia non si taglia – Autonomia Differenziata: cosa succede alla tutela dei Beni culturali e del Paesaggio
Autore : Redazione
Martedì 10 maggio 2022 ore 18:00/19:30 L’Italia non si taglia- Autonomia Differenziata: cosa succede alla tutela dei Beni culturali e del Paesaggio a cura di Carteinregola e ANPI San Lorenzo
Dopo aver raccontato cosa potrebbe accadere con la cosidetta “Autonomia regionale differenziata” alla sanità e alla scuola, è la volta dei beni culturali e del Paesaggio, che secondo la nostra Costituzione, Art. 9, sono tutelati dalla Repubblica in quanto patrimonio della Nazione (1), ma che rischiano, in base all’Art. 116 (2), di passare alla competenza esclusiva di alcune Regioni. In particolare Veneto, Lombardia e Emilia Romagna, dopo aver siglato delle pre intese con lo Stato nel febbraio 2018 (3), hanno precisato le proprie richieste in alcune bozze di intesa che sono giunte alla conoscenza dei cittadini grazie alla pubblicazione della testata ROARS nel 2019 (4): abbiamo appreso così che la Regione del Veneto e la Regione Lombardia per la Valorizzazione dei Beni Culturali ambientali, oggi materia concorrente Stato/Regioni, hanno chiesto la competenza legislativa sulla valorizzazione di tutti i beni presenti sul territorio regionale (Veneto) o di un cospicuo elenco di beni (Lombardia), nonchè il trasferimento “delle funzioni esercitate dalle Soprintendenze archeologiche, belle arti e paesaggio e la Soprintendenza archivistica e bibliografica, presenti sul territorio regionale, con l’attribuzione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali“, mentre l’Emilia Romagna ha chiesto le “competenze legislative ed amministrative relative alla valorizzazione dei musei presenti sul territorio regionale, ivi inclusi quelli di pertinenza statale“. Ma è soprattutto la tutela paesaggistica ad essere ambita dalle due regioni del nord, un tema assai conflittuale che ha visto spesso il Ministero avanzare ricorso alla Corte Costituzionale in seguito a provvedimenti regionali: eclatante il caso della Regione Lazio, a cui la Consulta ha imposto la riapprovazione di un nuovo Piano paesistico concordato con il MIC (5). Per il Presidente Zaia e per il Presidente Fontana deve essere attribuita alle rispettive Regioni “la potestà legislativa e amministrativa in materia di paesaggio e relativamente:all’elaborazione e all’approvazione del piano paesaggistico regionale, al coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione nonché alla verifica e all’adeguamento dei piani paesaggistici“; nella bozza della Lombardia è prevista addirittura la “disapplicazione” (sic!) delle disposizioni di alcuni articoli fondamentali del Codice dei Beni Culturali che riguardano la tutela del Paesaggio (6).
Non sappiamo quali modifiche siano state apportate a quelle bozze dal 2019 a oggi, anche perchè i testi degli accordi che si dicono a buon punto (7) sono stati portati avanti con una segretezza che ha escluso dal dibattito, oltre alla cittadinanza, persino i parlamentari. Ma il rischio che le Regioni possano legiferare e amministrare il nostro patrimonio nazionale più prezioso e delicato, ciascuna seguendo la linea della maggioranza politica del momento, senza possibilità dell’ intervento – spesso provvidenziale – del Ministero della Cultura, dovrebbe destare molta preoccupazione tra tutti quelli che hanno a cuore i nostri beni identitari, beni che appartengono a tutto il Paese, e a tutto il mondo.
Ne parliamo con:
Marina Boscaino (portavoce nazionale Comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, l’unità della Repubblica, l’uguaglianza dei diritti).
Francesca Valbruzzi (Funzionario Archeologo Museo Regionale di Messina, autrice insieme a Paolo Russodel libro: “Utopia e impostura. Tutela e uso sociale dei beni culturali in Sicilia al tempo dell’autonomia”)
Giancarlo Storto (Carteinregola, già direttore generale delle Aree urbane e dell’edilizia residenziale presso il Ministero dei Lavori pubblici, curatore del libro Territorio senza governo – tra Stato e regioni: a 50 anni dall’istituzione delle regioni)
coordina Anna Maria Bianchi (Carteinregola)
PROSSIMAMENTE:Autonomia differenziata: Cosa succede al governo del territorio
scarica gli estratti delle bozze di intesa pubblicate 11 febbraio 2019 dalla testata web Roars con gli articoli riguardanti i beni culturali:
(1) Costituzione Italiana Articolo 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34]. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
(2) Articolo 116 [come modificato nel 2001] (…) comma 3. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117* e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Bozza Lombardia testo che recepisce osservazioni Ministeri (eccetto MEF) – Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia
Bozza di intesa – Veneto testo che recepisce osservazioni Ministeri (eccetto MEF) – Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il Presidente della Regione Veneto Attilio Fontana
Bozza di intesa – Emilia Romagna Intesa sottoscritta tra il Ministro con delega agli Affari regionali e le Autonomie Erika Stefani e il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini (Proposta aggiornata al 20 dicembre 2018)
(5) vedi
(6) con disapplicazione di cui agli articoli 135, 143, 145 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2024 n. 42 :
Articolo 145 Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione
Capo V
Disposizioni di prima applicazione e transitorie
Articolo 156 Verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici
(7) Il 6 aprile 2022Il Governo ha approvato il DEF – Documento di economia e finanza- trasmesso al Parlamento il 7 aprile, con, al primo posto, ancora l’autonomia differenziata
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